Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale monocratico di La Spezia sez.dist.ta di Sarzana in data 14-12-2004 nei confronti di B. R. in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. di assoluzione perchè il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 16-6-2009, in riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli, alla stregua delle puntuali ed attendibili dichiarazioni accusatorie dei verbalizzanti CC. L. ed A. e relativo riconoscimento del prevenuto, conformato, anche in punto di logica, dalle dichiarazioni del teste B., condannando lo alla pena di mesi otto di reclusione,con denegata concessione di attenuanti genetiche e pena sospesa, peraltro non richieste dalla difesa,per insussistenza delle condizioni oggettive e soggettive legittimanti detti benefici.

Avverso tale sentenza il BE. ha proposto ricorso per cassazione e, a mezzo dei propri difensori,ha dedotto a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 337 c.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza o, in ogni caso,mera apparenza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, stante le risultanze istruttorie acquisite in atti; 2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 337 c.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o, in ogni caso, mera apparenza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, stante le risultanze istruttorie acquisite in atti; "Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito al diniego delle attenuanti generiche e relativa mancanza o, in ogni, caso, apparenza di motivazione sul punto;

4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o,in ogni caso,apparenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p..

Con memoria, ex art. 121 c.p.p., la difesa ha ribadito le proposte doglianze segnatamente riferite alla denegata concessione della pena sospesa e delle attenuanti generiche.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, di cui quelli sub 1) e 2) sono riconducibili a sostanziali censure in punto di mero fatto, come tali, improponibili in questa sede. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, la comprovata sussistenza del reato contestato in punto di elementi costitutivi di questo, ha trovato motivato, corretto e logico supporto nelle osservazioni dedotte nell’impugnata sentenza (cfr. fol. 2) che si è fatta carico di sottolineare gli elementi di stridente contrasto, anche in punto di logica, tra le risultanze istruttorie, segnatamente riferite alla prova specifica e le argomentazioni, piuttosto ipotetiche e immaginifiche della sentenza di 1^ grado.

Tanto consente di ritenere incensurabile la decisione della Corte territoriale genovese, non senza sottolineare l’improponibilità, in questa sede di legittimità,del tentativo,per quanto apprezzabile sotto il profilo dell’impegno professionale, della difesa di una "rivisitazione" degli elementi di fatto della vicenda in esame, con una ricostruzione della stessa dinamica fattuale di essa in rapporto alla comprovata condotta dello imputato, correttamente integrante, invece, la concretezza della violenza in termini di idoneità ad opporsi all’atto e/o servizio del p.u., nel contest anche logico, di una cosciente e volontaria determinazione, a tanto da parte dell’agente, come inappuntabilmente sottolineato ne111impugnata sentenza. Del pari manifestamente infondati i motivi sub 3) e 4) e la relativa memoria difensiva, posto che, come è ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la valutazione delle condizioni e presupposti legittimanti la concessione delle attenuanti generiche e della stessa pena sospesa, è riservata al potere discrezionale del giudice di merito, come taletinsindacabile in questa sede, se, come nella specie, correttamente e sufficientemente motivato il diniego degl’invocati benefici (cfr. fol. 2), specie con riferimento alla negativa personalità e pericolosità dell’imputato in rapporto alla stessa oggettiva allarmante e ci ingiustificata condotta contro le forze dell’ordine, comprovatamente accertata in sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *