Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25067

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 15-12-2009 del Tribunale monocratico di Napoli con cui G.G. era stato assalto dal reato di cui all’art. 334 c.p. ascrittogli (utilizzazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, affidato alla sua custodia) perchè il fatto non e previsto dalla legge come reato, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 15 e 334 c.p. e 9 L. n. 689 del 1981 – D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ricorrendo, a suo avviso, il concorso formale tra il reato di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., come qualificato il fatto dalla sentenza impugnata, a supporto della decisione assolutoria, stante il principio di specialità della violazione amministrativa rispetto al precetto penale contestato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con sentenza n. 10939/2010 del 28-10-2010, a superamento dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il concorso tra il reato ex art. 334 c.p. e l’illecito amministrativo previsto ex art. 213 C.d.S., comma 4, fosse solo apparente,con applicabilità, nella specie, solo della violazione amministrativa.

Ciò posto, poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del proposto ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione del veicolo da parte del custode giudiziario del mezzo in persona del G., preso atto della decisione delle S.U. Innanzi richiamata, il ricorso anzidetto va rigettato.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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