Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3843 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 664 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto, sotto i profili dell’errore sul presupposto, della carenza i motivazione e dell’irragionevolezza, il ricorso proposto da Larenza Angelo avverso il provvedimento di non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza ed atti presupposti, ritenendo che "in disparte ogni considerazione circa la mancata prova che lo "spinello" fumato nella circostanza sopra descritta contenesse realmente una sostanza allucinogena, e circa il fatto che in quell’occasione nessuno dei giovani identificati era risultato in possesso di sostanze stupefacenti, la situazione addotta a unica motivazione dell’impugnata esclusione non risulta essere stata adeguatamente e compiutamente valutata dall’Amministrazione, in relazione all’esigenza di accertare, alla stregua delle vigenti disposizioni, una condotta morale incensurabile.".

L’Amministrazione in epigrafe ha proposto appello, richiamando le previsioni del bando di concorso, le informazioni raccolte nel caso di specie, giurisprudenza in tema di esclusione dal reclutamento e sostenendo la non con divisibilità delle considerazioni espresse dal Tar.

Resiste l’appellato.

Con ordinanza n. 3608 del 14.7.2006 è stata respinta l’istanza cautelare.

E’ stata successivamente dimessa nota del Comando generale della GdF di data 24.8.2006 nella quale si evidenzia che l’aspirante Angelo Larenza era risultato collocato nella graduatoria redatta ai fini dell’arruolamento nel Corpo al posto n. 296, a fronte dei 150 posti disponibili per il concorso in questione, e non poteva pertanto essere avviato alla frequenza del relativo corso di formazione.

L’appellato, in memoria, evidenzia il proprio transito in servizio permanente effettivo nell’Esercito dal 2008.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 29.3.2011.

L’appello, a prescindere da considerazioni in ordine alla permanenza dell’interesse, risulta chiaramente infondato, in quanto si sostanzia, al di là di citazioni giurisprudenziali, nel rilievo che la non idoneità deriva dall’applicazione diretta del bando di arruolamento e che il requisito della condotta incensurabile non lascia margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa dell’episodio accaduto all’aspirante. Trattasi di critica alquanto generica poiché, premesso che il bando (incontestatamente) prevedeva il possesso del requisito della condotta incensurabile e fermo restando il prioritario interesse pubblico di operare il reclutamento di giovani irreprensibili, non affronta l’aspetto, rimarcato nella sentenza impugnata, della mancanza di una motivazione sulla ricorrenza in concreto del presupposto esclusivo, in relazione alle specificità dell’episodio, anche in relazione al profilo della stessa sussistenza di elementi di prova di una condotta censurabile.

Risulta, pertanto, condivisibile nella specie il sopra riferito avviso dei primi giudici, che le critiche proposte non riescono a scalfire.

L’appello va, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante a rifondere all’appellato le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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