Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da G.F. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Massa in data 7-7-2008 che, all’esito di giudizio abbreviata, lo aveva dichiarato colpevole del reato di resistenza a p.u. aggra.ta ex art. 61 bis c.p. per aver commesso il fatto trovandosi illegalmente sul territorio nazionale e, concessegli le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante e recidiva contestato, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione con dichiarata n.o. all’espulsione ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 3 e 3 bis, la Corte di appello di Genova, con sentenza in data 12-10-2009, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, concedeva all’appellante i doppi benefici di legge, confermando nel resto la decisione impugnata.

Avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell’art. 61 c.p., n. 11 bis e carenza di motivazione, in quanto il ricorrente, nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di diniego del richiesto status di rifugiato politico da parte della competente Commissione, non poteva considerarsi soggetto clandestino o irregolare sul territorio italiano, in quanto risultava, comunque, non espellibile, come previsto dalla legge sull’asilo, in ottemperanza della normativa sovranazionale prevista dalle Direttive europee n. 2004/83/CE e 2005/85/CE e dalla Convenzione di Ginevra, con la conseguente insussistenza e corretta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis.

Va preliminarmente rilevata la sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso per effetto della sentenza n. 249/010 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, con la conseguente esclusione, nella specie, della contestata aggravante. Ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso con esenzione di aggravio delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, stante il fatto che la ragione giustificatrice della decisione è sopravvenuta alla proposizione del gravame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

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