Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha affermato la colpevolezza di S.E. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, a lui ascritto perchè, quale titolare dell’omonima azienda agricola, effettuava l’utilizzazione agronomica di effluenti provenienti dall’allevamento di bovini da lui gestito al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente.

In particolare spandeva sul terreno liquami per un volume complessivo di circa 40 me. con conseguente apporto di azoto pari a circa 600 kg/ha; apporto di molto superiore a quello consentito nell’allegato C al Piano di Concimazione (250 kg/ha).

Il giudice di merito ha fondato l’accertamento di fatto di cui alla contestazione e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato sulle risultanze delle analisi tecniche eseguite sul prelievo di campioni effettuato da personale dell’ARPA. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione della legge penale, sostanzialmente censura la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito con riferimento alla ritenuta correttezza della metodica seguita dai tecnici dell’ARPA per effettuare il campionamento dei liquami da sottoporre ad analisi mediante la concentrazione di 15 saggi di effluenti in un unico campione. Censura inoltre la omessa valutazione delle risultanze dei dati tecnici forniti dal consulente di parte dr. B., fondati su criteri scientifici, dai quali era emersa la impossibilità che si fosse verificata la concentrazione di azoto rilevata dalle analisi dell’ARPA nel raffronto tra il dato quantitativo dei liquami e l’estensione dell’area oggetto della attività di fertirrigazione.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia ulteriormente violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Si deduce che il giudice di merito non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’imputato con riferimento alla circostanza che il fatto doveva essere attribuito alla azione autonoma e indipendente dalle sue direttive del conducente dell’autobotte, D.B.I. con conseguente insussistenza dell’elemento psicologico del reato.

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente il Collegio osserva che è stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in materia di inquinamento idrico, che "anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d’allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all’art. 101, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14." (sez. 3, 21.5.2008 n. 26532, Calderone, RV 240553; sez. 3, 9.7.2008 n. 38411, Michellut, RV 241420).

La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, osservando che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, non è in contrasto con la previsione di cui all’art. 101, comma 7 lett. b), del medesimo decreto legislativo, che equipara gli scarichi provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame a quelli delle acque reflue domestiche.

La disposizione di cui all’art. 137, comma 14, infatti, malgrado la sua collocazione sistematica all’interno del Testo Unico, si pone al di fuori della disciplina degli scarichi di acque reflue, che devono essere caratterizzati dalla esistenza di un sistema di condotte che collega la fonte di produzione delle acque con il luogo di scarico (art. 74, comma 1, lett. ff).

Nel caso della fertirrigazione, gli effluenti da allevamento devono essere qualificati, invece, rifiuti liquidi, il cui spandimento sul terreno costituisce deroga al divieto di abbandono dei rifiuti ex art. 256 del Testo Unico, nei limiti previsti dallo stesso articolo 137, comma 14, e con l’osservanza delle prescrizioni stabilite in materia (citata sez. 3, 9.7.2008 n. 38411, Michellut, RV 241420).

Tanto premesso in punto di diritto, rileva la Corte che i motivi di gravame sono infondati. La sentenza impugnata risulta puntualmente motivata in ordine alla valutazione della correttezza dell’operato dei tecnici dell’ARPA nell’eseguire le operazioni di campionatura e delle risultanze delle analisi, che – si afferma in sentenza – non sono state influenzate da fattori esterni. La sentenza ha inoltre tenuto conto delle deduzioni tecniche del consulente di parte, ritenendole disancorate dal dato reale con valutazione che ha formato oggetto di adeguata motivazione. Quanto al secondo motivo di gravame non risulta che l’imputato si sia difeso dinanzi al giudice di merito, deducendo che l’autista dell’autobotte avesse effettuato le operazioni di fertirrigazione a sua insaputa o in violazione delle sue direttive, sicchè il motivo di ricorso è inammissibile.

Peraltro, trattandosi di reato contravvenzionale l’imputato, in ogni caso, risponde della violazione anche a titolo di colpa, ravvisatole nell’omesso controllo della ottemperanza da parte del suo dipendente alle precise direttive che il S. avrebbe dovuto impartirgli. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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