Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3841 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto, con la sentenza n. 12416 del 2005, il ricorso proposto da P. E. avverso l’esclusione, disposta con decreto del 7.12.2004 per difetto del requisito della condotta incensurabile, dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 75 sottotenenti della Guardia di Finanza, ritenendo il provvedimento viziato per difetto di motivazione e di istruttoria in quanto "il provvedimento di esclusione non giustifica i motivi per i quali l’uso di "spinello" in epoca risalente nel tempo da parte dell’interessato integri un comportamento non idoneo alle funzioni per le quali il ricorrente viene assunto", considerato che la previsione del bando riferiva all’attualità il possesso del requisito e "non giustificava il ricorso a fatti od episodi lontani nel tempo, tanto più se privi del necessario disvalore". Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la sentenza l’ha ritenuta non suscettibile di favorevole esame, considerati il tipo di vizio riscontrato, il non esaurimento degli accertamenti sanitari relativi al ricorrente, l’eventualità che gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione conducessero ad un risarcimento in forma specifica.

La sentenza è appellata dall’Amministrazione in epigrafe.

Resiste l’appellato, che chiede la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 2658 del 30.5.2006 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 29.3.2011.

La sentenza impugnata merita conferma.

Nell’atto di appello si richiamano la norma del bando applicata, l’episodio in contestazione e precedenti giurisprudenziali in materia, sostenendo che la non idoneità dell’aspirante deriva dall’applicazione diretta del bando, in quanto il requisito della condotta incensurabile non lascia margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa dell’episodio.

Tale impostazione non è persuasiva; se non esistessero in assoluto margini di apprezzamento l’esclusione automatica dovrebbe essere determinata da riferimenti normativi certi, mentre il riferimento alla condotta incensurabile, pur del tutto chiara nel denotare il preminente interesse pubblico al reclutamento di giovani irreprensibili, demanda alla amministrazione una verifica in concreto del caso singolo, che postula una ponderazione, venata di discrezionalità, delle circostanze obiettive che possono assumere rilevanza in ordine al possesso o meno, al momento della partecipazione alla selezione, del requisito. Ne consegue, per un verso, che di tale valutazione discrezionale deve essere fornita adeguata motivazione e, per altro verso, che a detta valutazione – che compete all’amministrazione e riguardo alla quale il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione – non resta estraneo l’elemento temporale, nel caso di episodi risalenti. A tale aspetto fa chiaro riferimento la sentenza, senza che, sul punto, l’atto di appello evidenzi critiche.

Condivisibile è anche il rilievo dei primi giudici che il tipo di vizio riscontrato (cui si affiancava la circostanza che non erano state svolte riguardo al ricorrente tutte le fasi della procedura, mancando alcuni accertamenti sanitari) non consente di riscontrare l’esistenza di un danno ingiusto.

L’appello va, pertanto, respinto.

Si ravvisano, in considerazione delle specificità della fattispecie, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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