Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a G.L.E. ed a G.S. la pena stabilita dall’accordo delle parti, quali imputati, entrambi, dei reati: a) di cui all’art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 1); b) di cui all’art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2); c) di cui all’art. 110 c.p. e del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g); ed il solo G.L.E. del reato: d) di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13. Tali reati erano stati ascritti agli imputati per avere effettuato il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonchè operazioni di miscelazione di tali rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, in area nella quale con D.P.C.M. del 9 luglio 2010 era stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Al G.L.S. era stato altresì ascritto il reato di guida di un moto-ape senza essere in possesso della necessaria licenza per la guida, perchè revocatagli.

In particolare, il giudice di merito, respingendo le deduzioni della difesa degli imputati sul punto, ha affermato che l’utilizzazione del termine "gestione" dei rifiuti contenuto nel D.P.C.M. del 9 luglio 2010 comprende ogni attività inerente al trattamento dei rifiuti dal loro trasporto allo smaltimento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano l’errata applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 6 novembre 2008, n. 172.

Si afferma che il presupposto per l’applicabilità del più severo sistema sanzionatono previsto dal decreto legge citato è l’esistenza della dichiarazione di uno stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, circostanza che non si è verificata nella Regione Siciliana.

Si deduce che con il D.P.C.M. 9 luglio 2010 è stato dichiarato nel territorio della Regione Siciliana lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Pertanto, nella Regione Siciliana lo stato di emergenza non riguarda lo smaltimento dei rifiuti ma solo la gestione degli stessi.

Si osserva che in precedenza in altri provvedimenti analoghi era stata adoperata sempre la dizione smaltimento dei rifiuti e non gestione.

Si osserva, poi, che lo stesso Organo esecutivo, con ordinanza n. 3887 del 9.7.2009, nel disporre interventi per fronteggiare la crisi nel settore dei rifiuti in Sicilia, aveva fatto espresso riferimento ad eventi che si collocano territorialmente nella sola Provincia di Palermo, mentre con riferimento all’intero territorio regionale venivano indicate situazioni solo ipotetiche.

Sotto diverso profilo si osserva che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 disciplina ed elenca i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza, nonchè la necessità che venga determinata la estensione territoriale e la durata di tale situazione.

Si deduce, quindi, che il decreto con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia fa riferimento ad eventi verificatisi esclusivamente in Provincia di Palermo, sicchè lo stato di emergenza deve necessariamente intendersi riferito alla gestione come organizzazione al fine di impedire il verificarsi di situazioni di crisi.

In caso di diversa interpretazione dovrebbe essere rilevata la illegittimità della deliberazione dello stato di emergenza per l’assenza dei presupposti previsti dalla citata L. n. 225 del 1992, art. 2, lett. c) e la mancata indicazione dei limiti e delle modalità specificate dall’art. 5, comma 1, della stessa Legge, con la conseguente disapplicabilità del provvedimento amministrativo da parte del giudice, che avrebbe dovuto qualificare le condotte ascritte agli imputati quali violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione al reato ascritto al G.L.E. al capo d) dell’imputazione, essendovi assoluta incertezza in ordine alla persona che era alla guida del moto-ape.

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia per violazione di legge la mancata esclusione della recidiva reiterata ascritta al G.L.E..

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non sussistono le ragioni prospettate dai ricorrenti con il primo motivo di gravame per affermare la illegittimità del D.P.C.M. 9 luglio 2010, che ha dichiarato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nel territorio della Regione Siciliana; nè l’errata applicazione di tale provvedimento da parte del giudice di merito.

Il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, invero, oltre a individuare l’ambito di applicazione territoriale della normativa speciale, esteso all’intera Regione Siciliana, fissa la data del 31.12.2012 quale momento di cessazione dello stato di emergenza, sicchè risultano rispettate le prescrizioni contenute nella L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, che, nel disciplinare il potere di ordinanza in relazione a situazioni di emergenza, richiede che siano individuati la estensione territoriale e la durata della normativa straordinaria.

Quanto alla contestazione dell’esistenza dei presupposti per la decretazione di urgenza va osservato che, ai sensi della predetta L. n. 225 del 1992, art. 2, lett. c) rientra nella previsione della norma qualsiasi evento che per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, sicchè non vi è ragione per escludere dal novero di essi l’emergenza rifiuti, considerata la loro pericolosità per la salute pubblica, che abbia assunto caratteristiche tali da non potersi fronteggiare con la gestione ordinaria in materia.

Inoltre, i provvedimenti emessi in precedenza dalle autorità competenti, che riferivano la situazione di emergenza in materia di rifiuti alla sola Provincia di Palermo, non possono determinare la illegittimità del successivo D.P.C.M. 9 luglio 2010, non costituendo detti provvedimenti prova che l’aggravamento della situazione di emergenza in materia di rifiuti non si sia estesa in tutto l’ambito regionale.

Infine, la sentenza ha già rilevato correttamente che l’espressione "gestione dei rifiuti", che corrisponde a quella della intitolazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 26 ha significato più ampio rispetto a quella di "smaltimento".

In essa, invero, sono comprese tutte le attività connesse ai rifiuti, come poi precisate nelle definizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo, tra le quali vi è lo "smaltimento" dei rifiuti stessi.

Le medesime attività comprese nel concetto di gestione dei rifiuti sono, poi, analogamente specificate nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni nella L. n. 210 del 2008.

Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono inammissibili, non potendo formare oggetto di censura avverso la sentenza di patteggiamento la sussistenza degli elementi fattuali di cui all’imputazione o il trattamento sanzionatorio oggetto dell’accordo delle parti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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