Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23046 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.M.S., R.D. e F.G. avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere interessi e rivalutazione monetaria su retribuzioni tardivamente erogate. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 23 aprile 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto.

Liquidava le spese nella misura di Euro 635,00 per onorari, 600,00 per diritti e 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate. L.M.S., R.D. e F.G. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il giorno 8 giugno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda e non dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 90 c.p.c. – dell’art. 91 c.p.c., commi 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla decorrenza degli interessi ed alle spese.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo con distrazione quanto al primo grado degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate e quanto al giudizio di cassazione di quest’ultimo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi ed alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 6.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 600,00 per onorari, 800,00 per diritti, 23,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge nonchè, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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