Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3839 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il Ministero dell’economia e delle finanze impugna la sentenza 7 ottobre 2005 n. 16149, con la quale il TAR Campania, sez. VII, ha annullato il provvedimento del Comando centro reclutamento della Guardia di Finanza 22 marzo 2005, con il quale il sig. R. T. è stato giudicato non idoneo, in sede di visita medica di primo accertamento all’arruolamento per il concorso di volontari in ferma breve nelle Forze armate – anno 2005.

Tale non idoneità consegue alla diagnosi di "piastrinosenia (68.000 ptl), laddove, sia in sede di esame ematochimico svolto dal R. presso la ASL NA 5, nelle 24 ore dal I accertamento (esame ematocromocitometrico: valore 212×10 /uL PLT), sia in sede di verificazione, disposta dal TAR presso l’Ospedale Militare di Caserta (diagnosi: pregresso allegato episodio di piastrinopenia: in atto valori bioumorali nella norma), si è pervenuti a risultati diversi dal primo accertamento, concludendosi, da parte dell’Ospedale Militare di Caserta, con una valutazione di "idoneità".

Secondo la sentenza appellata, sulla base della disposta verificazione "va definitivamente riconosciuta la fondatezza della doglianza attorea (eccesso di potere, erroneità dei presupposti) poiché viene attestata la normalità dei valori delle piastrine, attestazione non contestata da parte della resistente amministrazione e, comunque, pienamente recepibile, avuto anche conto della qualificazione della fonte di produzione della verificazione".

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

error in giudicando, poiché:

– "il giudizio delle commissioni esaminatrici costituisce una forma di apprezzamento rimesso alla discrezionalità tecnica dell’organo collegiale e, pertanto, è insindacabile in sede di giudizio di legittimità, purchè non sia affetto da una illogicità che travalichi in eccesso di potere", di modo che "il giudice non può valutare ex novo gli accertamenti tecnici compiuti dall’amministrazione, ma si limita a valutarne la ragionevolezza, a sindacarli, cioè, dall’esterno nella loro formulazione";

– tutte le operazioni svolte presso il Centro di reclutamento sono volte a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità fisica richiesti dal bando all’atto delle prove e ciò con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a diversi apprezzamenti compiuti in momenti e con modalità differenti";

– il Tribunale avrebbe dovuto mettere l’organo tecnico (Ospedale Militare) "deputato al nuovo accertamento nelle condizioni idonee per una completa valutazione. Avrebbe dovuto, infatti, estendere il quesito chiedendo espressamente se la patologia riscontrata in sede di visita selettiva fosse passibile di guarigione medio tempore intervenuta per cure specifiche ovvero interventi chirurgici mirati".

Si è costituito in giudizio l’appellato R. T., che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 16 maggio 2006 n. 2337, questo Consiglio di Stato "visti gli esiti dell’adempimento istruttorio", ha respinto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Questo Consiglio di Stato ribadisce senz’altro che – così come esposto dall’appellante amministrazione – il giudizio delle commissioni esaminatrici costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile innanzi al giudice amministrativo solo per eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità ovvero per difetto di istruttoria, di modo che il giudice non può certo esprimere un proprio giudizio (sostituendosi all’amministrazione) sugli accertamenti tecnici da questa disposti.

Nel caso di specie, tuttavia, l’appellato ha fondato il proprio ricorso in primo grado assumendo che l’accertamento tecnico compiuto (e sottoposto alla valutazione dell’organo amministrativo straordinario, con esito rappresentato dal giudizio di "non idoneità"), potesse essere non rispondente alla situazione di fatto, dato che, ripetuto il medesimo accertamento presso il laboratorio di una diversa pubblica amministrazione, nelle 24 ore successive al primo, sono stati accertati valori nella norma.

La verificazione disposta dal Tribunale, dunque, non costituisce un accertamento compiuto ex novo, laddove i requisiti (anche di tipo psicofisico) devono essere posseduti al momento della verifica in sede concorsuale, bensì la necessaria conseguenza del contrasto dei risultati di due analisi, ambedue effettuate presso laboratori pubblici.

Non ricorre, quindi, nel caso di specie, alcuna ipotesi di travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, posto che non si è inteso, da parte del Tribunale, invadere la sfera riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, bensì accertare, nei limiti dei motivi di ricorso, la correttezza degli elementi istruttori sui quali la valutazione dell’amministrazione (e ad essa riservata) ha avuto modo di compiersi.

Né può convenirsi con l’appellante in ordine alla ininfluenza di apprezzamenti "compiuti in momenti e con modalità differenti" (tesi sostenibile laddove si intendesse confrontare – e far prevalere – il risultato di accertamenti compiuti in tempi diversi, da soggetti diversi dalla pubblica amministrazione titolare del potere), poichè, nel caso di specie, l’accertamento è stato disposto dal giudice onde verificare la fondatezza del motivo di ricorso, e quindi assicurare la tutela giurisdizionale.

Diversamente opinando, il giudizio dell’amministrazione diverrebbe, in pratica, non verificabile, quanto alla correttezza degli elementi sui quali esso è fondato, con ciò escludendosi ogni possibilità di tutela giurisdizionale.

In tale contesto, ed in presenza di due accertamenti contraddittori a 24 ore di distanza l’uno dall’altro (tali da rendere necessaria la disposta verificazione, da parte di un organismo quale l’Ospedale Militare), appare ininfluente assumere che il giudice avrebbe dovuto richiedere (come invece deduce l’appellante) "espressamente se la patologia riscontrata in sede di visita selettiva fosse passibile di guarigione medio tempore intervenuta per cure specifiche ovvero interventi chirurgici mirati".

Per le ragioni esposte, i motivi di impugnazione sono infondati, con conseguente reiezione dell’appello e conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze (n. 237/2006 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato R. T., delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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