Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 20/1/2010. ha dichiarato C.F. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2 perchè in qualità di titolare della omonima ditta abbandonava o comunque depositava, in modo incontrollato, in C.da (OMISSIS) rifiuti speciali costituiti da rottami ferrosi, e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, pena sospesa.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi: errata valutazione del fatto e motivazione illogica e contraddittoria rilevando che il giudice di merito ha non correttamente valutato le emergenze istruttorie, evidenzianti la insussistenza del reato contestato, in quanto il materiale rinvenuto sul terreno in proprietà all’imputato, ove lo stesso esercitava l’attività di riparazione di mezzi per l’agricoltura, serviva al C. per effettuare proprio gli interventi di riparazione:

-eccessività della pena inflitta:

-va revocata, inoltre la sospensione condizionale della pena non invocata dal prevenuto ed applicato l’indulto.

La difesa dell’imputato ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica le ragioni a sostegno dei motivi di ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Rilevasi che la non manifesta infondatezza dei motivi consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e permette di vagliare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p..

Nella specie il reato risulta commesso alla data del (OMISSIS) per cui il termine naturale di prescrizione, di anni 4 e mesi 6 si sarebbe maturato al 10/9/2009 va ad esso sommato il periodo di sospensione, determinato da un rinvio del processo, su richiesta della difesa, così che ad oggi il detto termine si è andato già ampiamente a consumare.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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