Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 26.2.2008, ha affermato la colpevolezza di S.P.P. in ordine ai reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. e) ed h), a lui ascritti per avere esercitato la caccia con strumenti vietati, nonchè per avere catturato specie (tordelle) di cui non è consentita la caccia.

A seguito di una perquisizione nella abitazione del S. furono trovati numerosi uccelli congelati e, precisamente (120 tordi, 5 storni, 4 piccioni e due tordelle), oltre ad un’ingente quantità di materiale per l’esercizio dell’uccellagione (tra l’altro più di 1000 lacci e 5 reti).

Sulla base di tali risultanze la Corte territoriale ha ritenuto esistenti sufficienti elementi probatori per affermare la colpevolezza dell’imputato in ordine all’esercizio della caccia con mezzi vietati, nonchè in ordine alla cattura di specie di cui è proibita la caccia (tordelle), mentre ha ritenuto non adeguatamente provato l’esercizio della caccia da parte dell’imputato in periodo di divieto, ipotesi di reato egualmente contestatagli e oggetto dell’impugnazione del P.M.. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza.

Si deduce che non è rilevabile dalla sentenza il ragionamento logico- giuridico in base al quale è stata affermata la colpevolezza dell’imputato.

SI’ osserva che il giudice di primo grado, con motivazione logicamente corretta, aveva escluso che dall’istruttoria dibattimentale fossero emersi elementi per affermare la colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.

La Corte territoriale ha ribaltato le argomentazioni del giudice di primo grado senza indicare gli elementi probatori su cui è fondata l’affermazione di colpevolezza, che appare basata su una mera ipotesi ovvero su un processo alle intenzioni.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’affermazione di colpevolezza è fondata su un apparato argomentativo privo di vizi logici e giuridicamente corretto ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 2.

L’affermazione di colpevolezza, invero, è stata fondata sulla valutazione di un complesso di elementi indiziari convergenti, quali il possesso degli uccelli in quantità rilevante da parte dell’imputato, di alcuni dei quali è proibita la caccia, il possesso di strumenti atti a praticare l’uccellagione, la assenza di segni di armi da fuoco sulla selvaggina, a dimostrazione che gli stessi erano stato catturati con l’uso di mezzi diversi dalle armi da fuoco, quali quelli in possesso dell’imputato.

La censura del ricorrente, pertanto, oltre ad essere del tutto generica, è finalizzata esclusivamente a chiedere una diversa valutazione delle citate risultanze indiziarie, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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