Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Castrovillari con sentenza del 16/4/08 resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava G.G. colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124 e art. 137, comma 1 perchè in qualità di amministratore unico della società B.C.P. Cascarla s.r.l. in assenza della prescritta autorizzazione, apriva uno scarico di acque reflue industriali e vi faceva defluire le acque di lavorazione e di lavaggio derivanti dal ciclo produttivo della predella società; lo condannava alla pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto, disponeva la conversione della pena detentiva comminata nella corrispondente pena pecuniaria pari a Euro 1.900.00 e la rateizzazione della stessa in n. 8 rate di Euro 237.50 ciascuna.

La Corte di Appello di Catanzaro, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dalla difesa dell’imputato, con sentenza del 13/5/2010. ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del G., con i seguenti motivi:

-la sentenza omette di indicare la normativa secondo la quale concorrerebbe alla commissione del reato il mancato immagazzinamento nel serbatoio bunker delle acque di lavorazione e di lavaggio delle macchine e dei pavimenti del caseificio, in quanto previsto nelle relazioni del 31/10/03 e del 18/9/02:

-erronea valutazione della prova, non essendo state sottoposte ad analisi le acque, così che le stesse non potevano qualificarsi reflue industriali, nè che avessero caratteristiche qualitative incompatibili con la loro immissione nella rete fognaria pubblica;

-in forza delle autorizzazioni allo scarico, rilasciate dall’Autorità d’ambito nel 2002 e nel 2008 la contestazione mossa al prevenuto si rivela del tutto infondata:

-l’autorizzazione allo scarico è stata rinnovata, per la terza volta, con provvedimento del 3/8/2010, n. prot. 1962. elemento questo che permette di considerare che l’Autorità preposta al relativo rilascio e ai controlli, non ha rilevato mai il superamento dei valori limite per la immissione delle acque nella pubblica fognatura;

Motivi della decisione

Il ricorso è infondalo e va rigettato.

Il discorso giustificativo, svolto in sentenza, appare del tutto logico e corretto.

Con le censure avanzate la difesa del prevenuto rileva la insussistenza di illiceità nella condotta contestata al G. in quanto essa non rientra nella fattispecie regolata dalla normativa ritenuta violata, di cui al capo di imputazione: peraltro, la responsabilità dell’imputato è stata affermata in difetto di una analisi qualitativa delle acque, necessaria al fine di accertarne la natura di esse quali "reflue industriali", D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 74. lett. h) e non considerando la valenza delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità preposte nel 2002. nel 2008 e nel 2010.

Rilevasi che il giudice di merito richiama le emergenze istruttorie, secondo le quali il 20/3/07, personale del N.A.S. dei Carabinieri di Cosenza. nel corso della ispezione svolta presso il caseificio della B.G.P. Casearia s.r.l. riscontrava che i reflui derivanti dalle attività di produzione e di lavaggio venivano scaricati direttamente nella fognatura comunale, attraverso un pozzetto di raccordo, anzichè essere immessi nel serbatoio a tenuta stagna, posto nel cortile antistante il caseificio, deputato alla raccolta dei suddetti reflui di lavorazione, senza che fosse rilasciata la prescritta autorizzazione allo scarico.

Invero, la ditta in questione aveva ottenuto, in data 19/12/02 dal Comune di San Basile il nulla osta allo scarico nella pubblica fognatura dei soli reflui derivanti dai servizi igienici del caseificio.

Peraltro, le relazioni tecniche del 31/10/03 e de 18/9/02 distinguevano le acque derivanti dalla lavorazione del latte e quelle derivanti dal lavaggio del reparto adibito alla produzione dei prodotti caseari. che avrebbero dovuto essere immesse in un apposito contenitore bunker e da qui smaltite a mezzo di ditte specializzate, dai reflui provenienti dai servizi igienici, che avrebbero potuto, invece, essere convogliate nella rete fognaria comunale.

Osservasi, inoltre, che i retini in questione hanno natura di scarichi industriali perchè provenienti da insediamento produttivo stabile, rispetto ai quali è sempre richiesta la autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature.

A giusta ragione, di poi il giudice di merito rileva che nei reflui in questione erano presenti sostanze detergenti utilizzate per il lavaggio dei pavimenti e dei macchinari stessi, le cui caratteristiche, anche da un punto di vista quantitativo, non possono essere equiparate ai reflui di un qualsiasi insediamento civile.

Ne consegue la irrilevanza della autorizzazione rilasciata alla B.G.P. circa lo scarico delle acque di servizio dello stabilimento produttivo, in quanto in detta categoria non è possibile far rientrare i reflui segnalati dai NAS. perchè detta autorizzazione si riferisce ai soli reflui provenienti dai servizi igienici.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h) definisce acque reflue industriali "qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento".

Di talchè può affermarsi che per reflui industriali debbono intendersi quelli provenienti da insediamenti latu sensu produttivi, ad esclusione delle acque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche nonchè delle acque di dilavamento che non siano venute in contatto con sostanze o materiali connessi alle attività produttive.

Quanto osservato permette di ritenere compiuta e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, per pervenire alla affermazione di colpevolezza dell’imputato, a seguito di esatta lettura del disposto normativo in materia, violato dalla condotta assunta dal G., concretizzante il reato contestatogli.

Inconferente peraltro, si palesa la eccezione relativa alla mancata sottoposizione delle acque de quibus ad analisi, in quanto le emergenze istruttorie, acquisite in atti, indicate puntualmente dal giudice di merito, da esso decidente sono state ritenute, a giusta ragione, sufficientemente comprovanti. per le considerazioni svolte in sentenza, la sussistenza delle violazioni ascritte all’Imputato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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