Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3832 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 11590 del 2001, L. B. e G. S. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 2272 del 30 luglio 2001 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Isola della Scala per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della concessione edilizia n. 6/2001 rilasciata dal Comune di Isola della Scala alla controinteressata S.n.c. S. A. in data 18.1.2001.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso come la controinteressata avesse dato inizio ad alcuni lavori edili di ampliamento all’interno delle propria azienda. Attivatisi presso il Comune, i ricorrenti ottenevano copia del titolo edilizio rilasciato, che impugnavano, evidenziando come esso fosse stato emesso in violazione delle NTA valevoli nell’area, permettendo altresì l’insediamento di una attività artigianale di produzione di beni in contrasto con la destinazione di zona e sottolineando la carenza istruttoria a monte, che non aveva effettuato alcuna indagine sui contenuti del progetto presentato.

Costituitosi il Comune di Isola della Scala e la S. A. s.n.c., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenendo che la normativa in materia contenesse delle previsioni del tutto univoche in relazione ai limiti di ampliamento possibile.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal T.A.R., riproponendo le stesse doglianze.

Nel giudizio di appello, si è costituita la S. A. s.n.c., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

A seguito di opposizione al decreto presidenziale n. 8360/2009, declaratorio della perenzione del ricorso, con ordinanza n. 500/2010 del 21 dicembre 2010 veniva disposta la reiscrizione in ruolo.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, i ricorrenti deducono illogicità, errore nei presupposti e violazione delle norme di attuazione per le zone B del PRG del Comune di Isola della Scala. In dettaglio, si afferma che sarebbe errata la ricostruzione operata dal T.A.R. che ha ritenuto che le norme vigenti avesse diversa autonomia, prevedendo da un lato che la possibilità di ampliamento del 10% riguardasse gli edifici esistenti, come quello in esame, e il limite del 30% dovesse riferirsi ai nuovi edifici. Al contrario, il secondo limite era da considerarsi valevole in ogni caso, e fosse quindi non superabile in ogni caso.

2.1. – La doglianza non ha pregio.

Come evidenziato dal T.A.R. e come si evince dalla lettera della norma, la normativa tecnica contempla separatamente le due situazioni, prevedendo in primo luogo che le superfici nette destinate ad usi diversi dal residenziale non potranno superare il limite massimo del 30% della superficie utili calpestabile da realizzare per ogni singolo intervento relativo ad edifici di nuova costruzione, la cui allocazione può avvenire solo nei lotti in edificati indicati in apposita cartografia.

In secondo e separato luogo vengono indicati i limiti che operano in relazione agli edifici già esistenti al momento dell’adozione del PRG, in relazione ai quali viene concessa la possibilità di un ampliamento, una tantum, del 10%.

Appare quindi del tutto palese che i presupposti applicativi delle due diverse discipline si diversifichino nettamente, contemplando fattispecie distinte e non sovrapponibili.

La censura va quindi respinta.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la violazione delle norme di attuazione delle zone B del Comune di Isola della Scala, in relazione alla circostanza che in tale aree sia consentito unicamente lo svolgimento di attività artigianali di servizio, ossia una impresa del tutto diversa da quella industriale condotta dalla contro interessata.

3.1. – L’assunto non può essere condiviso.

Emerge dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla documentazione dell’impresa contro interessata, che la destinazione principale dell’edificio in questione è quella di permettere la commercializzazione dei prodotti, dove l’attività di falegnameria è unicamente strumentale all’adattamento dei beni in vendita alle esigenze del cliente.

Si tratta quindi di una funzione prevalente, quella della commercializzazione, rientrante nella ampia casistica di attività consentite nell’area, che contempla funzioni residenziali, di attività terziarie e di servizi nonché artigianato di servizio, purché non pregiudizievole alla funzione residenziale.

La doglianza va quindi respinta.

4. – Con il terzo motivo di doglianza, si evidenzia l’eccesso di potere per carenza istruttoria, non avendo il Comune effettuato alcuna altra considerazione al di fuori della valutazione volumetrica del progetto.

4.1. – La censura non ha pregio.

In disparte la genericità del rilievo, non può che evidenziarsi come, in relazione ai profili di doglianza prima esaminati, l’intervento assentito risulti compatibile con la destinazione di zona e adeguato alle previsioni delle norme tecniche attuative.

Non appaiono quindi sussistere elementi idonei a ritenere che l’attività istruttoria sia stata carente, atteso che l’intervento realizzato si dimostra conforme alla disciplina urbanistica vigente.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 11590 del 2001;

2. Condanna L. B. e G. S., in solido tra loro, a rifondere a S. A. s.n.c. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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