Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3831 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del presente giudizio si chiede, ai sensi dell’articolo 112 del c.p.a., l’esecuzione della sentenza n. 1006 pubblicata il 16 febbraio 2011 con cui questa IV Sezione, ha accolto l’appello della Soc. L., e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato l’annullamento del provvedimento del 26 febbraio 2009 n. 19.603 con il quale il Ministero aveva concesso alla Molise Trasporti il prolungamento sino a Perugia, Siena e Firenze dell’autolinea "TermoliRoma".

La parte ricorrente, a tal fine, ha evidenziato che:

– l’atto di diffida e messa in mora, pure ritualmente notificato il 24.2.2010, è rimasto privo di effetti.

– la predetta statuizione è stata ritualmente notificata in data 1517 marzo 2011, senza che fosse gravata d’appello ed è quindi passata definitivamente in giudicato.

Nelle more è tuttavia sopravvenuto il provvedimento del 9 maggio 2011 che, in dichiarata esecuzione della sentenza, ha in realtà nuovamente confermato il provvedimento annullato.

Con la notifica di un secondo mezzo la società ricorrente chiede la declaratoria a nullità dell’atto sopravvenuto e l’effettiva e la completa esecuzione della sentenza.

Chiamata alla Camera di Consiglio del 18.6.2011 per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del menzionato provvedimento del 9.5.2011, la causa, previo avviso alle parti, è stata ritenuta in decisione dal Collegio ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

Il Ministero, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, si è solo formalmente costituito in giudizio.

Il ricorso è fondato.

Si deve ricordare che la sentenza n. 1006 del 16 febbraio 2011 di cui si chiede l’esatta ottemperanza, è fondata sul rilievo per cui:

– il provvedimento impugnato in primo grado vanificasse "…esigenze sociali tuttora meritevoli di essere apprezzate.." e fosse "… stato adottato su erronei presupposti di fatto e di diritto, in quanto: la stessa natura di "collegamento diretto" dell’autolinea in questione, doveva far ritenere di gran lunga preferibile sul piano dell’interesse dei viaggiatori il tracciato che consentiva una diminuzione di ben due ore del percorso di percorrenza."

– "… in relazione alla più recente disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. 22/04/1994 n. 369, l’antico principio di economicità di cui all’art. 5 della L. 28 settembre 1939 n. 1822 (legge abrogata dall’articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112) doveva ritenersi assolutamente recessivo, essendo nel caso evidente che l’impresa appellante, con la prospettazione di una linea diretta Termoli- PerugiaSiena -Firenze, proponeva una soluzione assolutamente più rispondente alle esigenze degli utenti e, quindi, al pubblico interesse".

Ha dunque pienamente ragione la ricorrente quando ricorda che la motivazione della sentenza sull’interesse dei passeggeri ad un tempo di percorrenza minore di ben 2 ore, imponesse senz’altro al Ministero:

– la cessazione dell’illegittimo esercizio da parte dell’interessata del collegamento Termoli Perugia Siena Firenze, con ingresso a Roma,

– la riattribuzione all’ATI L. della concessione dell’autolinea TermoliCampobassoIserniaPerugiaSienaFirenze.

La semplice lettura del provvedimento sopravvenuto né dimostra l’evidenza sviatoria atteso che il medesimo né riconfermava integralmente per l’ennesima volta l’autorizzazione annullata e con le stesse motivazioni già ritenute illegittime proprio con la decisione di cui si chiede l’esecuzione quali, ad esempio, la sussistenza di presunti "titoli preferenziali" del tutto recessivi nel caso in questione e l’asserita idoneità della linea della Molise Trasporti ad assicurare le stesse esigenze con un defatigante percorso più lungo di ben due ore.

Pertanto nonostante l’asserzione per il cui provvedimento sarebbe atto adottato in asserita esecuzione "tenendo conto delle indicazioni fornite al giudice amministrativo", nella sostanza si è di fronte ad un atto illegittimamente diretto a reiterare l’atto annullato.

Pertanto, considerando che l’atto sopravvenuto appare una manifesta violazione ed elusione del giudicato, essendo stato adottato in difetto assoluto di attribuzione, in definitiva, nell’ambito della giurisdizione esclusiva estesa al merito, deve dichiararsi incidentalmente la sua "nullità" e si devono disporre i conseguenti provvedimento al fine di soddisfare pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente al bene della vita.

In conseguenza va dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di eseguire il giudicato secondo il portato logico sostanziale della decisione, e a tale scopo di rilasciare l’autorizzazione per la linea in questione all’appellante L..

All’uopo si fissa il termine di gg. 10 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza in relazione alla natura inequivoca della questione.

Per l’eventualità di una persistente inottemperanza, si nomina fin d’ora il dr. Luigi Consoli, quale dirigente in servizio presso il T.A.R. del Lazio, commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, che decorrerà entro i gg. 10 successivi all’apposita comunicazione, a cura della ricorrente, dell’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione.

Il detto commissario dovrà espletare il proprio mandato nell’ulteriore termine di giorni 20 dalla sua nomina.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 5.000,00 a carico del Ministero delle Infrastrutture.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara nullo il provvedimento il provvedimento del Ministero del 9 maggio 2011 n. 11.560/U/TSI;

2. ordina in conseguenza al Ministero delle Infrastrutture — entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza di rilasciare alla società appellante l’autorizzazione per l’autolinea diretta Termoli – Campobasso – Isernia – Venafro- PerugiaSienaFirenze senza transito per Roma;

3. in difetto, si nomina fin d’ora il dr. Luigi Consoli quale commissario ad acta, il quale dovrà provvedere entro i termini e con le modalità precisate in parte motiva ed il cui eventuale compenso a carico della Regione sarà liquidato con separata ordinanza a seguito della presentazione di una specifica relazione.

4. condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 5.000,00 oltre all’IVA e al ad IVA ed al contributo alla Cassa Nazionale Forense.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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