Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 3828

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con deliberazione n. 290 del 28.02.2007 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia autorizzava l’espletamento di una gara in ambito comunitario a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli stabili sede degli uffici del Consiglio regionale in Trieste per un periodo di tre anni (con possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo massimo di due anni), approvando il relativo capitolato speciale d’appalto e l’apposito disciplinare. L’aggiudicazione sarebbe avvenuta al prezzo più basso.

Esperita la procedura di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, le prime tre offerte in graduatoria, quelle del R.t.i. Coop. C. – Coop. P., della Coop. E. S. e del R.t.i. Coop. P.Pulisan S.r.l., risultavano inferiori alla soglia di anomalia.

La stazione appaltante procedeva, conseguentemente, alla verifica della congruità dell’offerta nei confronti del R.t.i. C.P., richiedendo più volte chiarimenti e precisazioni.

All’esito, con decreto del 27.08.07 il Segretario generale del Consiglio regionale, ritenuto che l’offerta del concorrente fosse da considerare nel suo complesso congrua ed affidabile, approvava i verbali di gara e aggiudicava in via definitiva l’appalto al detto raggruppamento.

Il contratto d’appalto veniva stipulato con atto del 27.09.2007.

Con ricorso al TAR per il Friuli Venezia Giulia la società N. T. SOC. COOP. A r.l., quarta classificata, chiedeva tuttavia l’annullamento degli atti di gara, assumendo che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto esserne escluso per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, e che anche le offerte della seconda e della terza migliore offerente, la Coop. E. S. e la Coop. P. in raggruppamento temporaneo con Pulisan S.r.l., sarebbero state, alla luce delle giustificazioni addotte dalle medesime concorrenti, inidonee a supportare la congruità dei prezzi rispettivamente indicati.

Con distinto e coevo ricorso anche la società Cooperativa P. domandava l’annullamento del decreto n. 89/2007 di aggiudicazione definitiva della gara al R.T.I. C. – P..

Si costituivano in giudizio in resistenza ad entrambi i ricorsi la Regione Friuli Venezia Giulia nonché i controinteressati.

Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 399\2008 in epigrafe dichiarava fondata la censura della società N. T. per cui, nel corso del procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, l’aggiudicataria ne avrebbe modificato la composizione in violazione del principio della sua immodificabilità, e concludeva che il raggruppamento vincitore avrebbe dovuto essere per conseguenza escluso dalla procedura.

Il TAR pronunciava quindi l’annullamento degli atti di gara a partire dal verbale della seduta del 22.5.2007 (nel corso della quale il raggruppamento vittorioso avrebbe dovuto essere escluso) e fino al decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 89 del 27.08.2007, con il quale erano stati approvati i verbali delle operazioni di gara e resa definitiva l’aggiudicazione del servizio.

Il Tribunale puntualizzava che l’annullamento giurisdizionale comportava l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare le operazioni di gara a partire dal ripetuto verbale, con l’ulteriore effetto della caducazione del contratto stipulato tra la Regione autonoma e il R.t.i. C./P..

La domanda risarcitoria (in forma specifica o in subordine per equivalente) formulata da parte ricorrente veniva invece respinta.

Contestualmente, il Tribunale dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro gli stessi atti di gara dalla società Cooperativa P., in quanto il decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 89 del 27.8.2007 era stato annullato in sede di esame del primo dei due ricorsi.

Avverso la pronuncia del Tribunale la società C., in proprio e quale mandataria del proprio raggruppamento, proponeva allora il presente appello, escludendo in sintesi di avere modificato la propria offerta economica di gara.

Nelle more del giudizio di secondo grado l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza appellata, provvedeva indi a rinnovare la procedura, escludendone l’appellante ed aggiudicando la gara alla Coop. E. S..

Quest’ultima, costituitasi in giudizio in resistenza all’appello, ne eccepiva l’improcedibilità per omessa impugnativa della nuova aggiudicazione, e ne deduceva comunque anche l’infondatezza nel merito, domandando la sua reiezione.

L’appellante replicava all’eccezione avversaria con successive nota e memoria, insistendo dal canto suo per l’accoglimento del gravame.

In prossimità dell’udienza pubblica di discussione fissata per il 7 giugno 2011, infine, l’appellante depositava una dichiarazione con la quale riferiva di avere perduto ogni interesse alla trattazione dell’impugnativa, e concludeva perché il giudizio venisse conseguentemente dichiarato improcedibile. La difesa della Cooperativa E. sottoscriveva tale nota per adesione alla richiesta compensazione delle spese processuali.

All’udienza, sulle relative conformi conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che alla stregua dell’inequivocabile dichiarazione espressa dalla parte appellante si impone una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104 del 2010.

Le spese di questo grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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