Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23035 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Ancona, pronunziando su domanda di equa riparazione proposta da M.L. contro il Ministero della Giustizia per la eccessiva durata di una controversia che lo aveva visto contrapposto alla moglie in due procedimenti, uno penale ed uno afferente la separazione personale, con decreto 17.8.2005 riconobbe al richiedente indennizzo pari ad Euro 9.000,00. Il M. propose ricorso per cassazione che venne accolto dalla Corte con sentenza 23502 del 2008 la quale, in accoglimento del primo motivo (che lamentava la assenza di criteri di determinazione della durata irragionevole) e ravvisando la denunziata violazione nella mancata precisazione della unicità o duplicità dei procedimenti esaminati e dei criteri per far affermare, ed in qua misura, essere stata superata la ragionevole durata, cassò con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione.

La Corte di rinvio, con decreto 16.4.2009, ha rigettato la domanda affermando che i processi, quello penale nel quale l’istante era imputato su querela della moglie, e quello civile, di separazione personale, erano affatto autonomi se pur coincidenti temporalmente;

che quello penale era terminato nel 2001 e pertanto il M. era decaduto, con il ricorso del 2005, dal diritto di proporre per esso la domanda di riparazione L. n. 89 del 2001, art. 4; che quello civile si era svolto per oltre dieci anni nei due gradi (dei quali dal 1994 al 2004 quello di primo grado) ma la sua durata, in tesi ragionevole per soli quattro anni in primo grado, non poteva ritenersi irragionevole stante l’incidenza di ben sei anni di rinvii dovuti alla attesa del procedimento penale.

Per la cassazione di tale decreto il M. ha proposto ricorso 5.6.2009, illustrato con memoria finale, articolando otto motivi ai quali ha resistito il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni e nella misura che appresso si espone.

Fondati sono i primi tre connessi motivi là dove denunziano l’abuso del potere cognitivo del giudice del rinvio che ha attinto una soluzione di rigetto della domanda nel mentre il primo decreto, impugnato per cassazione dal solo M., aveva riconosciuto Euro 9.000,00 per equa riparazione. Si è infatti realizzata,ad avviso del Collegio, con il rigetto della domanda in difetto di alcuna impugnazione incidentale del Ministero della condanna al pagamento dell’indennizzo, la violazione del divieto di reformatio in pejus applicabile in sede di rinvio all’esito di accoglimento di motivo di cassazione proposto dalla sola parte parzialmente vittoriosa . Al proposito si rammenta il principio (Cass. 10996 del 2003) a mente del quale la avvenuta determinazione di una somma a favore del ricorrente impedisce in sede di rinvio l’attribuzione di alcuna somma inferiore, pur libero quel giudice di rivedere i criteri di attribuzione ( anche Cass. 1823 del 2005).

Fondati sono anche quarto e quinto motivo, che denunziano la indebita sommatoria al periodo di quattro anni, affermato essere di durata ragionevole del processo di primo grado (e già di un anno eccedente lo standard CEDU triennale), dell’intera durata dei rinvii in attesa di definizione del processo penale, tali rinvii essendo stati adottati dal giudice anche se su richiesta delle parti. I motivi sono fondati, non potendo l’Ufficio giustificare con la richiesta di rinvii delle parti la propria decisione di sottoporre il processo civile di separazione personale alla rammentata abnorme stasi, essendo nel potere del giudice non consentire il differimento nè, di converso, sussistendo ragioni per ritenere le relative richieste dilatorie o maliziose (Cass. 11307 del 2010). Non fondati sono infine il sesto, settimo ed ottavo motivo, posto che non è coinvolto nel rammentato divieto di reformatio in pejus il rilievo officioso della decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 rispetto al segmento penale.

Ed infatti la indistinta pronunzia del decreto del 2005 neanche consentiva di comprendere se il processo penale fosse stato valutato per sommatoria o meno, con quello civile, da quel giudice: il dictum rescindente ha obbligato a tale specifica valutazione ed il giudice del rinvio la ha fatta, ha affermato la autonomia dei due processi e la loro separata valutazione ai fini dell’equo indennizzo, concludendo con il corretto rilievo officioso della tardivita della richiesta afferente il giudizio penale (concluso infatti nel 2001).

Cassato il decreto in relazione ai motivi accolti e procedendo, nel merito, alla rideterminazione, sui sei anni di durata irragionevole, dell’indennizzo spettante si osserva che, applicando il consueto parametro indennitario, ed anche incrementandolo sino ad _ 1.500 ad anno, non si supera la somma liquidata con il decreto dell’Agosto 2005: pertanto la condanna ex art. 384 c.p.c. avrà ad oggetto la somma di Euro 9.000,00, oltre accessori. Si provvede alle spese dei 4 gradi di giudizio, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso e rigetta i motivi sesto, settimo ed ottavo; cassa il decreto in relazione ai motivi accolti e decidendo ex art. 384 c.p.c. condanna il Ministero a versare al M. Euro 9.000 oltre interessi dalla domanda al saldo e le spese, che determina in Euro 1,250 (50+500+700) per il primo giudizio, in Euro 1.450,00 (50+600 + 800) per il secondo giudizio ed in Euro 2.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per i due giudizi di legittimità (Euro 1.200,00 ciascuno), oltre spese generali ed accessori, e che distrae in favore in favore degli avv.ti Zauli e Sargentoni (per metà ciascuno) per i giudizi di merito e degli avv.ti Zauli e Pottino (per metà ciascuno) per quelli di legittimità.

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