Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25037 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha affermato la colpevolezza di O.M. in ordine ai reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137; b) di cui all’art. 674 c.p., a lei ascritti perchè, quale responsabile e legale rappresentante della ditta B.M. Oli S.r.l., effettuava lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione delle olive mediante l’attivazione di apposito scarico e l’immissione diretta in un ruscello antistante il frantoio, nonchè per avere versato nell’ambiente le acque di lavorazione provenienti dal suddetto frantoio, contenenti residui oleosi e melmosi, costituenti cose atte ad offendere le persone.

Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le acque reflue di lavorazione del frantoio venivano sversate attraverso un tombino, collegato mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo al frantoio e di qui, per effetto di "ruscellamento", confluivano in un canale d’acqua. Il giudice di merito ha ritenuto altresì integrata la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. in considerazione della potenziale offensività, anche minima, per le persone delle cose versate Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 nonchè mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.

Con il motivo di gravame la ricorrente contesta la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza mediante la indicazione di risultanze probatorie favorevoli all’imputata, che non sarebbero state valutate dal giudice di merito. Si deduce in particolare, in proposito, che il frantoio era dotato di vasche di raccolta delle acque provenienti dalla lavorazione delle olive; che la fuoriuscita di liquidi dal tombino era avvenuto all’interno della proprietà dell’imputata, che era stata autorizzata all’uso agronomico delle acque reflue; che il frantoio si trova in posizione più bassa rispetto a quella in cui sarebbe stato accertato il versamento delle acque reflue.

Si deduce, poi, in punto di diritto che, a seguito delle modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74 dal D.Lgs. n. 4 del 2008, la nozione di scarico richiede un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo del refluo con il corpo ricevente. Si osserva, quindi, che nel caso in esame non è stata accertata l’esistenza di alcun collegamento diretto tra la fuoriuscita delle acque reflue dal tombino, occasionalmente causata dall’eccessivo riempimento delle vasche, e il loro versamento nel cosiddetto ruscello.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 674 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.

In sintesi, si deduce che la fattispecie prevista dalla disposizione citata richiede il getto di cose dannose o pericolose in luogo di pubblico transito ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, mentre nel caso in esame non sussiste alcuno degli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, non è stato accertato che le acque reflue fossero potenzialmente idonee a recare danno alle persone. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 5, ha modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff) e, quindi, la nozione di "scarico" con la quale attualmente deve intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 114." Occorre, pertanto, per la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria.

Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che le acque reflue provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di "ruscellamento" sul terreno, sicchè sembra doversi escludere l’esistenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si riversavano nel canale, con la conseguente esclusione della configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza.

E’ appena il caso di rilevare che, in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi (cfr. sez. 3, 18.6.2009 n. 35138, Bastone, RV 244783; sez. 3, 13.4.2010 n. 22036, Chiauura, RV 247627), il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall’art. 256, commi 1 e 2, del medesimo Testo Unico.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un ulteriore accertamento sul punto, dal quale dipende la qualificazione giuridica del fatto.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Correttamente la sentenza impugnata ha affermato in punto di diritto che può configurarsi il concorso della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. con la fattispecie di cui all’art. 137 o con quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Nel caso, in esame, però, a parte il mancato accertamento della potenziale offensività delle acque reflue, che è fondato su un giudizio meramente presuntivo, manca la prova dell’elemento costitutivo del reato e, cioè, che il getto sia avvenuto in luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso.

Anche in ordine a detto reato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un più puntuale accertamento di fatto degli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui è stata ritenuta la sussistenza.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *