Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 30/9/09 dichiarava L. G. e C.N. colpevoli del reato di cui agli all’art. 81 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 perchè in qualità di legale rappresentante (il L.) della LuCI COSTRUZIONI s.p.a. e di autista alle dipendenze della predetta società (il C.) effettuavano attività di smaltimento e gestione illecita di rifiuti speciali: e li condannava, rispetti aulente, alla pena di Euro 4.510.00 e di Euro 2.800.00 di ammenda.

Avverso detta pronuncia la difesa dei prevenuti ha proposto erroneamente appello, che la Corte distrettuale di Trieste ha dichiarato inammissibile, convenendo la impugnazione in ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti a questa Corte.

A sostegno del gravame vengono proposti i seguenti motivi:

-erronea valutazione delle prove con riferimento ai contenuti delle dichiarazioni rese dal personale della Stazione forestale di (OMISSIS), evidente violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 1;

-mancanza di elementi comprovanti la consapevolezza in capo al L. dei trasporti contestati. avendo costui una sene di convenzioni, per cosi dire aperte con le imprese esercenti le discariche. presso le quali aveva dato direttiva ai dipendenti di conferire rifiuti:

-illogicità della sentenza in punto di individuazione del presunto movente del L., non comprendendosi da quali elementi si possa ritenere la sussistenza di un vantaggio economico, per giunta inesistente:

-da censurare è la pena inflitta che si rivela eccessiva.

Motivi della decisione

Il ricorso e infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, posta a sostegno del decisum, si palesa del tutto logica ed esaustiva.

Con i primi due motivi si censura la valutazione delle emergenze istruttorie, che ha determinato nel decidente la convinzione della responsabilità dei prevenuti, in specie della consapevolezza del L. dell’attività illecita contestata.

Le doglianze non meritano accoglimento.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia emerge che dal verbale di perquisizione e sequestro della Stazione forestale di (OMISSIS) nonchè dalle deposizioni dei testi Z., F. e M. tutti appartenenti al Corpo forestale, che tra il (OMISSIS) sulla p.c. n. (OMISSIS) del c.c. di (OMISSIS) appartenente a C.E. era stata depositata una notevole quantità di materiale proveniente da demolizioni edilizie per essere bruciato nella caldaia ivi esistente.

Dagli accertamenti effettuati, peraltro, venivano appurate due circostanze, non contestate dalla difesa degli imputati: il materiale in questione andava classificato come rifiuto non pericoloso: il C. era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione, lauto al deposito dei rifiuti predetti sul suo terreno, quanto allo smaltimento nella sua caldaia.

Gli appostamenti operati dalla P.G. permettevano di individuare che il materiale predetto veniva portato nel terreno de quo a mezzo di un camion appartenente alla impresa Luci Costruzioni s.p.a. alla guida del quale era identificato il C. e che tutti i rifiuti lignei non erano trasportati alla discarica della Logica Riciclaggio Inerti s.r.l. unico sito autorizzato, ma parte nel terreno del C., a (OMISSIS) parte in altri luoghi non identificati: in particolare dagli appostamenti posti in essere nei giorni (OMISSIS) risultava che i viaggi effettuati dal C. alla guida del camion carico di rifiuti, non erano supportati dai FIR acquisiti, segno inequivoco di smaltimento in luoghi non autorizzati, dato che la Logica Riciclaggio Inerti, non accetta di ricevere ritinti in diletto dei prescritti FIR. Il decidente ritiene, a giusta ragione, richiamando la documentazione e le testimonianze acquisite che il L. fosse ben consapevole dell’illecita gestione dei rifiuti, da cui di certo traeva un vantaggio economico con tra legem; in ogni casto, anche a volere ammettere che costui non fosse a conoscenza dei siti ove il C. andava a conferire il materiale predetto, a suo carico sarebbe ravvisabile una responsabilità per omessa vigilanza sull’operato del suo dipendente, proprio per il ruolo di amministratore unico della Luci Costruzioni s.p.a. e di assenza di delegati ad operare la vigilanza predella.

Osservasi che le contestazioni formulate dalla difesa dei prevenuti tendono ad una rivisitazione delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso di operare una nuova analisi estimativa.

Esula intatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa, quindi integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/97. n. 6402).

Del pari, corretto e da ritenere il discorso giustificativo adottato dal Tribunale in ordine al trattamento sanzionatomi applicato, giustamente diversificato in ragione delle differenti qualità dei due imputati, con richiamo all’effettivo disvalore dei fatti e agli elementi di valutazione di cui all’art. 133 c.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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