Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 3820 Controllo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la vicenda contenziosa trae origine dal ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellante, nella qualità di componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Novellara, avverso la deliberazione consiliare n. 50 del 25 ottobre 2007 con la quale il Comune, preso atto delle dimissioni contestuali di due dei tre componenti del Collegio dei revisori del conti e della conseguente decadenza dell’organo collegiale, aveva eletto il sig. L. M. quale revisore unico, ai sensi dell’art. 234 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Rilevato che la declaratoria di irricevibilità pronunciata dal Primo Giudice merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:

alla stregua di consolidata giurisprudenza il termine per l’impugnazione di un provvedimento immediatamente lesivo decorre dal momento della piena conoscenza dei contenuti essenziali dell’atto, con specifico riferimento al contenuto dispositivo ed all’effetto pregiudizievole;

nel caso di specie il ricorrente è venuto a conoscenza dell’esito della seduta consiliare ancor prima della rituale comunicazione avvenuta in data 8 novembre 2007, come attestato dalla richiesta di copia della relativa deliberazione formulata dal L. il precedente 29 ottobre, richiesta che richiama l’oggetto del provvedimento ("accertamento decadenza del Collegio dei Revisori del conto in seguito a dimissioni contestuali di due membri"), la data della seduta (25 ottobre 2007), l’Autorità amministrativa pronunciatasi (Consiglio comunale), e l’obiettivo della domanda di accesso (motivi giudiziari), così dimostrando la conoscenza dei contenuti essenziali dell’atto lesivo;

il provvedimento che dichiara la decadenza di un organo collegiale per la sopraggiunta inidoneità strutturale dello stesso, nella misura in cui accerta l’impossibilità della prosecuzione dell’attività dell’organo collegiale sin dal momento dell’insorgenza della causa ostativa, costituisce un atto immediatamente efficace, senza che sia all’uopo necessaria la relativa comunicazione ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

non sussistono i presupposti per la concessione dell’errore scusabile in ragione dell’insussistenza di profili di incertezza e di opinabilità;

va quindi confermata la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado in funzione del dies a quo prima rammentato;

Ritenuto, in ogni caso, che l’appello è infondato anche nella parte in cui ripropone le censure tese a stigmatizzare la legittimità del provvedimento gravato in prime cure;

Reputato, infatti, che la tesi sostenuta dall’appellante, in merito all’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, non merita condivisione in quanto dal combinato disposto degli articoli 235 e 237 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ricava che il Collegio non può operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo sostituzione solo di un singolo componente;

Reputato, in definitiva, che le dimissioni contestuali di due componenti su tre determinano il dissolvimento dell’intero collegio, in quanto l’insanabile mancanza del quorum strutturale di un organo collegiale, implicando la definitiva impossibilità di funzionamento dell’organismo, è causa di scioglimento dello stesso in omaggio ai principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Novellara, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di 4.00//00 (quattromila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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