Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 27-06-2011, n. 447 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dottor Se.De.Cr. è divenuto titolare iure successionis di un terreno, sito in agro di Scordia Contrada (…) esteso 26.069 riportato al catasto al foglio 24, particelle 109, 103 e 660, oggetto, in forza di deliberazioni della Giunta Municipale n. 288 del 5/11/1969 e n. 341 del 18/12/70, di procedimento espropriativo da parte del comune di Scordia al fine di realizzare un edificio destinato a scuola.

Divenuto erede a seguito del decesso, in data 2/6/1988 della propria dante causa De.Cr.Ro., l’odierno appellante adiva avanti il Tribunale di Caltagirone il Comune di Scordia e l’I.A.C.P. di Catania, richiedendo, con riferimento al terreno qui in questione, ceduto al comune di Scordia con atto pubblico per notaio Licciardello di Catania in data 30/7/1984, che gli venisse riconosciuto il diritto a conguaglio del prezzo, tenuto conto del carattere edificatorio dell’area, oltre il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Caltagirone si dichiarava incompetente e rimetteva la causa davanti la Corte d’Appello di Catania ove il giudizio veniva nei termini riassunto e si concludeva con la sentenza n. 569/01, con la quale il comune di Scordia veniva condannato al pagamento di somme relativamente ad altro appezzamento di terreno.

La sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione.

La suprema Corte con sentenza n. 3403/2005 accoglieva i motivi del ricorso con riferimento ad altre aree, mentre rigettava il ricorso afferente il terreno in questione, sul presupposto della sussistenza dell’atto di cessione giusta contratto stipulato in data 30/7/1984 per notaio Licciardello di Catania, del quale non viene richiesta la declaratoria di nullità, insistendo il ricorrente nella richiesta di conguaglio.

L’odierno esponente adiva pertanto il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania chiedendo che, sul presupposto della nullità della cessione volontaria intervenuta tra la propria dante causa e il comune intimato con atto notarile del 30/7/1984, gli venisse riconosciuto il diritto a conseguire il risarcimento del danno dipendente dalla illegittima apprensione dell’area de qua, nella misura del valore venale attuale di mercato del terreno, oltre alla somma coincidente con il mancato godimento del bene, con interessi e rivalutazione.

Il Giudice adito respingeva il gravame sul rilievo che, in carenza di querela nullitatis dell’atto, il giudice non può spingersi ultra petita, con l’effetto che l’atto di cessione 30 luglio 1984 doveva considerarsi esistente e produttivo di tutti i suoi effetti.

La pronuncia è stata impugnata, ma l’appellante non ha dimostrato, allo stato, di aver presentato la citata querela nullitatis né ha comunicato l’eventuale esito della medesima.

È pertanto indispensabile che il dottor De.Cr. produca l’atto giudiziale relativo alla declaratoria di nullità con riguardo alla vertenza in questione (proposto in data antecedente l’incardinazione del ricorso avanti il Giudice di prime cure), indicando altresì quale esito abbia avuto la lite.

Assegna per il deposito dell’incombente presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’adempimento istruttorio a carico dell’appellante nei termini indicati in motivazione. Fissa la nuova udienza al 30 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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