Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 14 dicembre 2010, depositata alla stessa udienza, il Tribunale di Pavia rimetteva gli atti del processo a carico di F.A. (imputato ex art. 648 c.p. per aver acquistato o ricevuto, consapevole della illecita provenienza, da persona rimasta ignota, un trattore agricolo, provento di furto come denunciato da B.E. presso la Stazione dei Carabinieri di Reggio Emilia s. Croce in data 11 agosto 2002) per la soluzione del conflitto di competenza.

Veniva per vero osservato che, dovendosi in relazione al reato contestato aver riguardo al luogo di consegna del bene e non a quello ove il bene stesso era stato posto sotto sequestro (Pieve Porto Morone, ubicato nel territorio del Tribunale di Pavia) così come invece aveva deciso il Tribunale di Voghera che aveva, con sentenza, ricusato di prendere cognizione del fatto oggetto di imputazione (il trattore, secondo le dichiarazioni rese dal teste M. G., era stato consegnato a F.A. in Portalbera, comune rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Voghera) la competenza a decidere doveva essere ritenuta allora di quest’ultimo giudice.

Motivi della decisione

2. – Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinati contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

3. – Nella subiecta materia questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto "de quo", che si consuma all’atto della ricezione, da parte dell’agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della "res"; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicchè nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato o di un testimone, allorchè non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell’equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell’azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della "res" è stata accertata (Cass., Sez. 2, 22 ottobre 2009, n. 42423, Manuzzi, rv. 244854; Sez, 1, 24 febbraio 2004, n. 24934, rv.

228778, Confl., comp. in proc. Bujar; Sez. 1, 12 giugno 1997, n. 4127, rv. 208400, Confl., comp. in proc. Sivari.

3.1 – Nella fattispecie, pertanto, non potendosi dare tranquillante riscontro oggettivo alle sole affermazioni del teste M. A., ancora da sottoporsi ad attenta verifica di attendibilità essendo quello anche il soggetto che ha veicolato il bene ricettato, in carenza di altri e più pregnanti indizi, occorre far riferimento al luogo di residenza del prevenuto, che è il primo tra criteri suppletivi di cui al menzionato art. 9 c.p.p., comma 2 che, dall’esame degli atti (consentito per la natura del presente giudizio, in relazione al quale questa Corte è anche il giudice del fatto) risulta essere ubicata in Arena Po, frazione Guelfa, comune della provincia di Pavia. Ne consegue che deve essere determinata la competenza del Tribunale di Pavia.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Pavia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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