T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 933 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di ingiunzione n. 41 del 20 agosto 2010, notificato in data 5 ottobre 2010, il Comune di Badolato ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 14.369,90 oltre interessi a titolo di oneri di urbanizzazione.

La suddetta somma sarebbe dovuta dal signor G., così come specificato nell’atto di ingiunzione, "per la quota di terreno di sua proprietà per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nascenti dalla convenzione di lottizzazione "Montemanno" stipulata tra il Comune di Badolato e la società Petina srl in data 18 aprile 1985, opere di urbanizzazione eseguite dal Comune di Badolato".

Avverso il detto atto viene proposto il presente ricorso a supporto del quale si deduce:

1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/90. Carenza assoluta di motivazione. Omessa istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto. Sviamento.

2.- Eccesso di potere per carenza dei presupposti: difetto di legittimazione passiva.

3.- Estinzione del diritto per avvenuta prescrizione

4.- Eccesso di potere per ulteriore carenza ed erroneità dei presupposti.

5.- Illegittimità derivata per violazione dell’art. 28 della L. 1150/42

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale affermando l’infondatezza del proposto ricorso. In particolare, per quanto concerne la dedotta prescrizione del diritto, la difesa del Comune afferma che il termine di legge non sarebbe decorso in quanto in data 3 settembre 1997 (prima della scadenza del termine dei dieci anni dal momento dell’acquisto dei lotti di terreno e dalla data di rilascio della concessione edilizia) con raccomandata n. 4333 è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di lire 27.824.000, richiesta reiterata in data 14 aprile 2008 e in data 29 settembre 2008 e mai formalmente contestata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto in quanto il credito vantato dal Comune risulta prescritto.

In data 18 aprile 1985 è stata, infatti, stipulata tra il Comune di Badolato e la Società La Petina, (società da cui ha acquistato l’immobile l’odierno ricorrente) una convenzione di lottizzazione relativa al comprensorio di terreno in località Montemanno.

L’articolo 3 di detta convenzione elenca le opere di urbanizzazione primaria da realizzare, l’articolo 4 prevede che " la lottizzante società la Petina s.r.l. si impegna ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti a qualsiasi titolo, tutte le clausole contenute nella presente convenzione…" mentre, infine, l’articolo 5 dispone che "la lottizzante Società La Petina s.r.l. o i suoi aventi causa si assumono tutti gli oneri e gli impegni previsti dalle leggi in ordine ai tempi di esecuzione delle opere urbanizzative previste all’art. 3".

Il ricorrente ha acquistato in data 13 febbraio 1989 dalla società La Petina S.r.l., giusta atto di compravendita n. repertorio 13835 allegato al fascicolo di causa, due appezzamenti di terreno facenti parti del comprensorio Montemanno e di cui alla convenzione di lottizzazione di cui sopra stipulata con il Comune di Badolato in data 18 aprile 1985.

Il 29 settembre 1989 il Comune ha rilasciato al ricorrente concessione edilizia n. 25 per la realizzazione di due fabbricati per civili abitazioni e magazzini nell’ambito della quale viene specificato che " il contributo per opere di urbanizzazione primarie non è dovuto in quanto trattasi di fabbricati ricadenti all’interno del Piano di lottizzazione approvato ai sensi dell’articolo 8 della legge 765/67".

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il termine decennale per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria decorre dalla convenzione di lottizzazione e non dalla concessione edilizia, tant’è che lo stesso Comune ha escluso l’insorgenza dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria attesa la validità di quanto già concordato in sede di convenzione di lottizzazione.

Le controversie relative all’an ed al quantum debeatur per contributi di urbanizzazione e di costo di costruzione involgono l’accertamento di diritti soggettivi di natura patrimoniale, che danno origine a rapporti paritetici tra le parti, per cui le relative azioni sono proponibili nel termine di prescrizione ordinario (Cfr., ex multis, TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 19/04/2007, n.405; TAR Campania Salerno, sez. II 7/10/2003 n. 946).

Per giurisprudenza costante, va osservato che il termine prescrizionale relativo agli adempimenti scaturenti da una convenzione annessa ad un piano di lottizzazione, inizia a decorrere dal momento in cui si è esaurito il periodo temporale nel quale l’adempimento relativo aveva il carattere della spontaneità in colleganza con la volontaria concretizzazione di uno specifico obbligo pattizio (cfr. Tar Campania – Salerno- n.581/2011).

Il termine di prescrizione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione decorre dal momento della scadenza dei dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di urbanizzazione previste (TAR Lombardia Brescia, 03/02/2003, n.65).

Poiché, nel caso in questione, il predetto termine scadeva in data 18 aprile 1995, il credito vantato dal Comune risulta, in ogni caso, prescritto atteso che la prima richiesta è stata inoltrata in data 3 settembre 1997 e la seconda in data 14 aprile 2008 (reiterata in data 29 settembre 2008).

Tra la prima e la seconda richiesta risultano, quindi, trascorsi più di dieci anni, il tempo necessario affinchè il credito vantato dal Comune possa essere dichiarato prescritto.

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto in quanto il diritto di credito vantato dal Comune di Badolato e che fonda l’atto di ingiunzione impugnato con il presente ricorso si è prescritto.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *