Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25143 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nella sentenza n. 20137/11, resa da questa stessa Sezione della Corte di Cassazione all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2010, nei confronti di M.E., con la quale è stato accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso l’ordinanza n. 220/2009 della Corte di Appello di Roma in data 11 marzo 2010 si è incorsi in evidente errore materiale, essendo stato indicato nel frontespizio della sentenza, quale provvedimento impugnato, l’ordinanza 7 maggio 2010 anzichè l’ordinanza il marzo 2010 (recante il n. 220/2009 ed emessa dalla Corte di Appello di Roma).

Trattasi di evidente errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell’atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati.

La Cancelleria è richiesta pertanto di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma secondo, il presente provvedimento sull’originale del ruolo della pubblica udienza del 2 dicembre 2010 e sulla sentenza recante il numero n. 20137/11, concernente il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 11 marzo 2010.

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore della sentenza n. 20137/11 pronunciata dalla prima sezione penale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2010 nel senso che ove si legge "07/05/2010" leggasi "11/03/2010". Si annoti sull’originale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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