T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 931 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, previo consenso del proprietario del terreno, ha allocato un container su di una porzione di terreno posizionato a circa 1 Km. dal mare nel comune di Vibo Valentia, di dimensioni di ml. 13.30 per 2.60 con altezza di ml. 2.50 ed ha realizzato una tettoia con struttura in ferro e legno con copertura in lamiera dalle dimensioni di ml. 14.00 per 6.40 con altezza di ml. 3.80 e 2.80.

Tali strutture dovevano essere utilizzate quale appoggio per la vendita ai passanti di piccoli articoli per il mare, quali salvagenti, canotti per bambini, sdraiette da mare, ombrelloni, attività di vendita che il ricorrente svolge normalmente presso altro negozio sito nella frazione Porto Salvo di Vibo Valentia.

Per il periodo di maggiore flusso del turismo (20/25 giorni a cavallo tra la fine di luglio ed il mese di agosto) il ricorrente ha inteso, quindi, "creare", con la realizzazione del container, un provvisorio punto vendita vicino al mare in modo da stimolare i bagnanti di passaggio all’acquisto di tali articoli.

Il container realizzato è, secondo il ricorrente, diretto a soddisfare specifiche esigenze del tutto temporanee e limitate nel tempo ed è esso stesso destinato ad essere prontamente rimosso dopo l’uso cui era destinato.

Sulla scorta di un accertamento compiuto dal Personale del Comando Polizia Municipale di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia ha emanato l’ordinanza n.39/2010, oggi impugnata, con la quale è stata ingiunta la rimozione della struttura o, comunque, il ripristino dello stato dei luoghi, sul presupposto che la costruzione in oggetto non rientra tra le opere che si possono considerare precarie non avendone le caratteristiche né strutturali, né di utilizzazione.

Avverso detto provvedimento è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e/5 della legge n.380/2001; erroneità nei presupposti, eccesso di potere, difetto di istruttoria.

Afferma il ricorrente che l’opera oggetto di causa non può certamente essere qualificata come "nuova costruzione", soggetta a permesso di costruire, ma, al contrario, deve essere considerata alla stregua di un’opera precaria, sia che la si valuti sotto il profilo strutturale – si tratterebbe di un container non infisso al suolo – sia, soprattutto, che la si valuti sotto il profilo funzionale, posto che il manufatto medesimo per le sue caratteristiche, per la sua allocazione (vicino al mare), nonché per il contenuto ivi rinvenuto (piccoli articoli per il mare), non poteva che essere destinato solo ed esclusivamente a soddisfare una esigenza meramente temporanea, certamente limitata ad un periodo di tempo breve e ben circoscritto.

Non risulta costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va respinto siccome infondato.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi nuove costruzioni e pertanto soggette a concessione edilizia, tra le opere elencate nella norma, " l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Nella specie, le stesse considerevoli dimensioni dei due manufatti, dei quali si chiede la demolizione, un container di ml. 13.30 per 2.60 con altezza di ml. 2.50 e una tettoia di ml. 14.00 per 6.40 con altezza di ml. 3.80 e 2.80, depongono inequivocamente nel senso che non si è in presenza di una struttura "leggera" tale da non rappresentare una nuova costruzione o da non richiedere il permesso di costruire. Invero le stesse non appaiono nemmeno di facile rimozione dopo l’uso cui risultano destinate. In altri termini, si tratta di un manufatto che complessivamente riguardato sostanzia una nuova costruzione.

E com’è noto, la realizzazione di un manufatto integrante nuova costruzione abbisogna del permesso di costruire, la cui assenza va sanzionata con l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 15, l. reg. n. 15 del 2008, non residuando in capo all’Amministrazione alcun potere discrezionale al riguardo e, in particolare, in ordine alla possibilità di scelta di una diversa sanzione (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 novembre 2010, n. 33232).

Inconferente del resto appare, ai fini della legittimità della demolizione che il Comune ha inteso comminare con riguardo all’abuso realizzato, anche il rilievo di parte ricorrente in ordine alla temporaneità dell’attività di vendita esercitata. Che il manufatto sia funzionale alla vendita di prodotti stagionali non significa automaticamente che l’opera sia chiamata a soddisfare esigenze temporanee, ben potendo essere la stessa utilizzata, per altre funzioni o per la vendita di altri prodotti, alla chiusura della stagione estiva. In altri termini stagionalità dei prodotti venduti non significa necessariamente temporaneità del manufatto.

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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