T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 930 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza in data 4 febbraio 2009 l’odierno ricorrente ha chiesto il permesso edilizio in sanatoria di una canna fumaria, che assume realizzata fin dal 1993, al fine di così sanare un abuso commesso dalla ditta costruttrice.

In data 21 luglio 2010 l’U.T.C. del Comune di Belvedere Marittimo ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 individuando la necessità di acquisire l’assenso del condominio e l’assenso del proprietario, in quanto la canna fumaria, oltre ad interessare parti condominiali, ricade in proprietà esclusiva dei sigg.ri Palermo e Rizzo. Non ritenendo le ragioni ostative all’accoglimento della domanda superate dalla produzione documentale inoltrata dal ricorrente, il Comune ha definitivamente denegato, con l’atto in questa sede avversato, la richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione di legge ed eccesso di potere, erronea e falsa rappresentazione dei fatti e falsa applicazione delle norme edilizie nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Si tratta, nel caso di specie, di canna fumaria a servizio di un pizzeria, realizzata fin dal 1993 e mai comunque autorizzata, tanto che il ricorrente si è determinato a presentare istanza di permesso di costruire in sanatoria. Del resto, la canna fumaria, di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sua sagoma, non può considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile, occorrendo, pertanto, per la stessa, la concessione edilizia (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 giugno 2009, n. 3039).

Orbene, come è stato osservato, è vero che per il rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione alla collocazione della canna fumaria sulla parete perimetrale dell’edificio condominiale, non occorre acquisire il preventivo consenso da parte degli altri condomini, poiché il singolo condomino, secondo quanto previsto dall’art. 1102 del Codice civile, può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva alla propria proprietà individuale, ma a condizione che tali modifiche non incidano in modo eccessivo sull’uso comune del muro. Lo stesso giudice amministrativo ha osservato che non è necessaria la previa autorizzazione dell’assemblea del condominio per l’installazione di una canna fumaria, tenuto conto che ai sensi dell’art. 1102 c.c. è autorizzato l’uso della cosa comune da parte del singolo, ma quando lo stesso non vada a detrimento di un pari diritto degli altri condomini (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 18 dicembre 2007, n. 4286). Il fatto è che, nel caso di specie, la canna fumaria di cui è questione, oltre appunto ad interessare parti condominiali, ricade in proprietà esclusiva di altri condomini. Il loro assenso ad una sanatoria non può essere ritenuto come implicitamente recato dall’aver detti condomini acquistato le porzioni immobiliari in questione a realizzazione già avvenuta della canna fumaria in questione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento dell’acquisto, per la semplice ragione che vede la canna fumaria sprovvista di autorizzazione. Né può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la canna fumaria non incide in modo eccessivo sull’uso comune delle aree condominiali "trattandosi solo di definizione amministrativa dell’abuso edilizio", atteso che proprio la detta incidenza – materialmente riguardata – è elemento che occorre valutare al fine di ritenere la necessità o meno dell’assenso del condominio.

Né sussiste violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per aver l’amministrazione – in presenza della produzione documentale prodotta dal ricorrente – semplicemente confermato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza esternate con il preavviso di rigetto, atteso che l’obbligo di prendere in considerazione il contributo partecipativo del privato non comporta la necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, dovendosi valutare la sufficienza della motivazione in relazione all’ampiezza dei poteri affidati all’Amministrazione, tenendo conto che ciò che rileva è la congruità della decisione e della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite (cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 28 marzo 2011, n. 94).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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