Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., comma 2, la soluzione del conflitto sorto fra il proprio ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine alla trattazione delle istanze proposte da G.S., intese ad ottenere la detenzione domiciliare ovvero l’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ritenuto che la trattazione delle domande anzidette fosse di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, essendo il G. sottoposto a programma speciale di protezione e ciò sebbene la Procura generale di Palermo avesse sospeso nei suoi confronti l’esecuzione dell’ordine di carcerazione relativo alle condanne da lui riportate relative a due titoli esecutivi, per i quali la medesima Procura, con provvedimento di cumulo del 16 giugno 2010, aveva determinato in anni 21, mesi 11 e giorni 11 di reclusione la pena residua, che il G. doveva scontare . 3. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell’8 febbraio 2005, aveva ritenuto al contrario che la propria competenza per i soggetti sottoposti a protezione presupponesse che i medesimi si trovassero in stato di detenzione e che, viceversa, in caso di condannati liberi, come era nella specie il G., la disposizione derogatoria di cui all’art. 656 c.p.p., comma 6 dovesse ritenersi prevalere su quella generale prevista dall’art. 677 c.p.p., comma 2, ai sensi della quale la competenza sarebbe appunto spettata ad esso Tribunale, essendo l’istante soggetto domiciliato, sia pur formalmente, in Roma.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo va risolto nel senso di ritenere competente a trattare le domande, proposte da G.S., il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

2. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che, nella specie, debba essere privilegiata la posizione del G. di collaboratore con la giustizia sottoposto a programma speciale di protezione; e sebbene detto programma speciale di protezione non sia stato prorogato dal Servizio centrale di protezione nei confronti del medesimo con delibera del 21 dicembre 2009, risulta che il medesimo ha pur sempre mantenuto il suo domicilio presso l’anzidetta struttura centrale; il che comporta che tutte le valutazioni inerenti alla sua posizione siano unitariamente trattate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, essendo da ritenere secondario, transitorio e funzionale il fatto che al G. sia stato sospesa la carcerazione, si da essere formalmente transitato nella posizione di condannato libero. Tale ultima posizione invero è da ritenere per sua natura meno significativa rispetto a quella, di rilievo prevalente, di soggetto collaboratore, al quale il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13 ter, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82 (norma peraltro attualmente abrogata) concedeva la possibilità di accedere a misure alternative in deroga ai limiti di pena previsti dalle norme ordinarie; si che è quest’ultima la posizione del ricorrente da privilegiare.

3.D’altra parte, come esattamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, l’art. 16 nonies, comma 8, D.L. anzidetto, nel fissare la competenza territoriale inderogabile per i collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione, identificandola in Roma, sede della Commissione centrale, presso la quale i collaboratori anzidetti sono tenuti ad eleggere domicilio, non ha affatto collegato detta competenza alla circostanza che il collaboratore fosse detenuto, si che è da ritenere che tale speciale competenza territoriale permanga anche qualora il collaboratore sottoposto a speciale programma di protezione sia transitato nella posizione di condannato libero in attesa che il Tribunale di sorveglianza di competenza, da individuare in quello di Roma, si pronunci sulle richieste di benefici penitenziari avanzate dal collaboratore medesimo (cfr., in termini, Cass. Sez. 1^ n. 28453 del 14/06/2007, dep. 17/07/2007, Ruggiero, Rv. 237355).

3. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinchè provveda ad esaminare le istanze proposte da G.S..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

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