T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 925 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente di aver presentato al Comune di Morano Calabro, in data 14 febbraio 2007, una D.I.A. per la realizzazione di una recinzione provvisoria del lotto individuato nella particella n. 85, foglio 60 del Comune di Morano Calabro, in sua proprietà.

In esito ad una articolata procedura che vedeva l’opposizione alla realizzazione del manufatto dei confinanti del ricorrente, atteso che lo stesso avrebbe loro in parte impedito l’accesso ai fondi ed alle abitazioni di proprietà, il Comune ha disposto con il provvedimento in questa sede impugnato la sola rimozione di un palo, in planimetria denominato "PAL 114" poiché ricadente in fascia di terreno di proprietà pubblica per circa 11 cm. Il Comune, per quanto emerge dalla stessa contestata ordinanza, assume la detta proprietà pubblica in ragione della avvenuta realizzazione nella porzione di terreno in questione della rete fognaria. Il Tribunale di Castrovillari e quindi la Corte di Appello di Catanzaro hanno, infatti, condannato il Comune, che non aveva nei termini prescritti provveduto al pagamento della fascia di terreno in questione giusta quanto pattuito in un atto di cessione volontaria, al risarcimento del relativo danno, tuttavia statuendo la non restituibilità all’originario proprietario della fascia di terreno in questione "per essere stato ormai irreversibilmente destinato alle progettate opere pubbliche".

Avverso l’ordinanza, di cui meglio in epigrafe, è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, incompetenza assoluta, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà tra più atti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Morano Calabro affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il dato che appare risolutivo nella presente controversia è quello concernente l’accertamento della proprietà pubblica della fascia di terreno sulla quale insiste, per quanto in misura minima, il palo la cui rimozione è disposta con l’ordinanza impugnata.

Occorre premettere che, mentre in passato la giurisprudenza si era orientata, attraverso l’applicazione dell’istituto dell’accessione invertita, nel senso di considerare, in casi come quello in esame, il bene giuridicamente acquisito al patrimonio dell’ente espropriante – residuando in capo al privato solo il diritto al risarcimento del danno causato dall’illegittima procedura ablatoria – più di recente il Giudice Amministrativo ha ritenuto il predetto istituto di creazione pretoria definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico, allineandosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 aprile 2005, n. 2; Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6124; sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2582; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 luglio 2009, n. 740).

Il Consiglio di Stato, in particolare, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Europea, ha affermato il principio di diritto, secondo cui l’irreversibile trasformazione del fondo non costituisce più un ostacolo alla restituzione del bene al privato, rilevando solo come mero fatto, dal quale non può scaturire l’effetto giuridico del trasferimento della proprietà in capo alla P.A.: quest’ultima, autrice di un illecito di natura permanente consistente nella perdurante utilizzazione di un fondo altrui, resta obbligata alla restituzione dell’area, essendo l’acquisizione dell’area subordinata all’adozione di un apposito provvedimento costitutivo dell’amministrazione (C.g.a., 18 febbraio 2009, nn. 49, 51 e 52, e 25 maggio 2009, n. 483; in senso conforme, anche: T.a.r. Sicilia, Catania, sez. II, 18 novembre 2008, n. 2098, e T.a.r. Puglia, Bari, Sez. III, 18 marzo 2009, n. 603).

Pertanto, l’irreversibile trasformazione del fondo, per la giurisprudenza prevalente, non produce più l’effetto di trasferire la proprietà.

E però, nel caso di specie, la proprietà pubblica della fascia di terreno in questione è comunque da ritenersi incontroversa per essere coperta da giudicato formatosi con riguardo alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, nel disporre il risarcimento del danno per "accessione invertita" ha comunque statuito in ordine alla oramai intervenuta "apprensione dell’immobile…da parte del Comune". E poiché l’avversata ordinanza, pur in presenza di un confronto serrato con i confinanti, si fonda esclusivamente sulla proprietà pubblica della fascia di terreno sulla quale insiste il palo da rimuovere, la stessa deve ritenersi legittima.

Né, sul piano procedurale, la stessa risulta viziata per violazione delle regole di partecipazione di cui alla legge n. 241 del 1990, atteso che non solo la procedura di cui è questione è iniziata con una denuncia di inizio attività presentata dallo stesso ricorrente, ma lo stesso (e così i suoi confinanti) è stato puntualmente edotto e notiziato dei vari passaggi procedurali posti in essere dall’amministrazione.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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