Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25139

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 ottobre 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a trattare il processo a carico di C.M., imputato dei reati di false generalità fornite ai carabinieri ( art. 495 c.p. e art. 61 c.p., n. 2) e di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di Casalnuovo, alla quale egli era sottoposto ( L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2) ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, avendo ritenuto tale ultimo Tribunale territorialmente competente a giudicare i reati anzidetti.

2. Il G.I.P. del Tribunale di Nola con ordinanza del 4 gennaio 2011 ha a sua volta sollevato conflitto di competenza innanzi a questa Corte, avendo ritenuto che non sussistessero i presupposti di legge per potersi ritenere territorialmente competente a svolgere il processo in esame.

Ha rilevato che i reati contestati al C. fossero connessi ex art. 12 cod. proc. pen. e che erroneamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Nola a conoscere i due reati attribuiti al C., atteso che il più grave di essi, e cioè quello di cui all’art. 495 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, era stato commesso in Sessa Aurunca, ricadente nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, si da attrarre nella sua competenza anche l’altro reato contestato all’imputato, commesso in Casalnuovo di Napoli, ricadente nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Nola.

Motivi della decisione

1. La controversia sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Nola integra un conflitto negativo di competenza, da risolversi da questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p., essendosi verificata una stasi insuperabile nella trattazione del processo indicato in narrativa, per essersi dichiarati territorialmente incompetenti a trattare il medesimo sia l’organo giudiziario remittente, sia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola.

2. Nella specie è pacifico che i due reati contestati all’odierno imputato sono connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. c), in quanto il reato di false generalità è stato commesso al fine di occultare l’altro reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di p.s..

3. Fatta tale premessa, va rilevato che, nella specie, occorre applicare il criterio attributivo della competenza territoriale fissato dall’art. 16, comma 1, codice di rito, alla stregua del quale la competenza per territorio per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave.

4. E poichè nella specie il reato di cui all’art. 495 cod. pen. è da ritenere reato più grave, siccome punito con la pena della reclusione pari nel massimo ad anni 6 di reclusione, è da ritenere che, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nola, la competenza a trattare il processo nei confronti di C. M. appartiene al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, atteso che il reato di cui all’art. 495 cod. pen. è stato commesso in Comune di Sessa Aurunca ubicato nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, al quale pertanto gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, cui dispone trasmettersi gli atti.

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