Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25138 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto deliberato in data 8 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanze avanzate nell’interesse di L.C. volte a ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) ovvero della detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) rilevando che il richiedente si trovava in stato detentivo, condizione ostativa per l’accesso alle misure richieste. a. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il L. chiedendone l’annullamento posto che, come comprovato documentalmente, in data 9 settembre 2010, lo stesso si era visto revocare l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – A prescindere dalla circostanza che il ricorrente nel momento in cui ha richiesto la misura alternativa si trovava in stato di libertà e non di carcerazione come erroneamente ritenuto dal giudice (e come comprovato dalla documentazione prodotta) deve rilevarsi che è pacifica giurisprudenza di questa Corte – che qui va richiamata e ribadita – secondo cui "la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trovi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione" (così Cass., Sez. 1, 8 ottobre 2004, n. 50172, Musone e altre conformi, rv. 230764).

3.a. – Ciò posto, è di tutta evidenza la duplice erroneità dell’impugnato decreto, atteso che il Tribunale di Sorveglianza di Torino non poteva – nella situazione data – emettere decreto d’inammissibilità de plano, ma avrebbe dovuto procedere ad esaminare la domanda nel merito, in formale contraddittorio delle parti, in vista dell’emissione di un provvedimento la cui applicazione, ove eventualmente di contenuto positivo, dovrà essere eseguita immediatamente o all’esito dell’attuale custodia in atto per altro titolo qualora tale condizione dovesse essere confermata; in tal senso, annullato l’impugnato provvedimento, gli atti vanno restituiti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame (Sez. 1, 19 maggio 2009, n. 22077, Stojanovic, rv. 244015).

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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