T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 3421Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 30.10.2009 – 4.11.2009 e depositato il 5.11.2009 – D.M. ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la determinazione dell’11.6.2009, prot. gen. n.. 425 in epigrafe, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dall’11.6.2009, con cui Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, facendo seguito alla comunicazione prot. n. 13141 del 23.6.2008 di avvio del procedimento, non approvava i verbali di concorso ed annullava la procedura relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Direttivo tecnico – Cat. D 3.

All’uopo, in punto di fatto, parte ricorrente esponeva:

– di aver partecipato al concorso bandito, giusta Determina n. 1022 del 125.11.2005 del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane del Comune di Brusciano (NA), per la copertura del predetto posto ed, all’esito dell’espletamento delle prove concorsuali e della loro successiva valutazione, unitamente a quella dei titoli posseduti, di essere stata collocata al primo posto nella graduatoria finale, pubblicata in data 20.11.2007;

– che il candidato D’Amore Gaetano, collocatosi al secondo posto, dopo avere, ripetutamente, invocato la riformulazione in autotutela della graduatoria, contestando l’attribuzione di quattro punti alla candidata vincitrice, D.M., nonché la mancata "autocertificazione" dei titoli di servizio da parte di quest’ultima, aveva impugnato la graduatoria predetta con giudizio tuttora pendente innanzi al T.A.R. della Campania (R.G. n. 969 del 2008);

– che, preso atto dell’ordinanza n. 847 del 2008 di rigetto dell’istanza cautelare presentata da D’Amore Gaetano nell’ambito di tale giudizio, con atto notificato il 17.6.2008, aveva diffidato il Comune di Brusciano a procedere alla sua assunzione in servizio, vista la graduatoria finale e la sua attuale efficacia e validità;

– che, successivamente, in data 23.6.2008, aveva ricevuto la comunicazione di avvio di un procedimento, finalizzato all’annullamento delle operazioni concorsuali, a seguito di una segnalazione effettuata dal Segretario Generale del Comune al Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane, concernente la sussistenza di presunte irregolarità riscontrate nella seduta della Commissione di concorso del 10.4.2007, di cui al verbale n. 4, dalla cui lettura si era appreso che il Segretario Generale del Comune di Brusciano aveva invitato il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane a restituire i verbali al Presidente della Commissione di concorso, invitandolo a riconvocare la Commissione, entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione, al fine di provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati ovvero all’annullamento degli atti viziati;

– che, tuttavia, il predetto Presidente, dichiarandosi impossibilitato a procedere alla convocazione della Commissione per l’imminente scadenza del proprio incarico a tempo determinato di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brusciano, aveva restituito i verbali del concorso al Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane il quale le aveva comunicato in data 23.6.2008, con nota prot. n. 13141 l’avvio del procedimento di annullamento della procedura, senza, tuttavia ricevere, ancora, alcuna comunicazione del provvedimento terminale di annullamento, per modo che in data 20.3.2009 aveva notificato ulteriore diffida nel cui contesto era stato evidenziato che una giusta e legittima conclusione del predetto procedimento sarebbe stata appunto la costituzione del rapporto di lavoro, piuttosto che il preannunciato provvedimento di annullamento;

– che, non pervenendo ancora alcuna comunicazione del preannunciato provvedimento finale di annullamento, aveva instaurato un giudizio amministrativo innanzi al T.A.R. della Campania, sede di Napoli, avverso l’illegittimo silenzio serbato dal Comune di Brusciano, giudizio che si era concluso con la sentenza n. 3297 del 2009 della Quinta Sezione con cui si era dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla sua assunzione presso il Comune;

– che, sempre ignara della comunicazione del preannunciato provvedimento finale di annullamento ed in conseguenza della predetta sentenza, con ricorso notificato al Comune di Brusciano in data 3.9.2009 aveva adito il Tribunale Ordinario di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché si procedesse all’accertamento del suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro ed alle consequenziali pronunzie;

– che, solo all’esito della convocazione, ricevuta in data 11.10.2010 (successivamente alla notificazione del predetto ricorso avverso il silenzio ed al passaggio in decisione della causa all’udienza del 4.6.2009), per l’espletamento delle prove scritte relativamente al concorso cui già in precedenza aveva partecipato risultandone vincitrice, per i giorni 25 e 26 ottobre 2010, aveva appreso che il Comune aveva adottato (a distanza di un anno dalla comunicazione di avvio del procedimento e dopo diciannove mesi dalla pubblicazione della graduatoria), il provvedimento di annullamento delle operazioni concorsuali in tale sede impugnato, omettendo qualsiasi forma di comunicazione individuale dello stesso provvedimento, ed, in data 14.10.2010, aveva diffidato il Comune di Brusciano dal procedere alla effettuazione delle preannunziate prove concorsuali, invitando a sospendere le stesse.

Tanto premesso ed evidenziato che il Comune di Brusciano in data 20.10.2010, prot. n. 21205 aveva fatto pervenire alla Segreteria del T.A.R. Campania, nonché a mezzo fax presso lo studio del suo difensore, una comunicazione con cui le prove scritte del concorso erano state differite a data da destinarsi, mentre, con successiva nota di pari data, prot. n. 21273, pervenutale in data 23.10.2010, nel prendere cognizione della impugnata determinazione prot. gen. n. 425 dell’11.6.2009 del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, era stata informata che le prove scritte del concorso sarebbero state espletate nei giorni 15 e 16 novembre 2010, a sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Eccesso di potere travisamento dei fatti. Inesistenza di valutazioni discrezionali poste in essere in violazione della regola del collegio perfetto nella riunione della Commissione esaminatrice del 10.4.2007, di cui al verbale n. 4, atteso che in tale riunione non si sarebbe verificata alcuna violazione di legge, né tantomeno della regola del collegio perfetto in quanto per unanime giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la a Commissione giudicatrice, nei concorsi e nelle gare di appalto, costituirebbe un collegio perfetto non sarebbe assoluta, ma tollererebbe alcune deroghe, sia pure limitatamente all’attività conoscitiva ed istruttoria ovvero strumentale e vincolata, all’uopo riferendo della medesima sentenza del Consiglio di Stato, VI Sez., dell’1.3.2005, n. 815, citata nella impugnata determinazione a supporto della presunta violazione della regola del c.d. collegio perfetto nella seduta del 10.4.2007 che evidenzierebbe la natura non assoluta di siffatta regola; nel caso di specie, in tale seduta, allorquando i due membri della Commissione esaminatrice si sarebbero allontanati, sarebbero già state, collegialmente, assunte tutte le determinazioni rilevanti, ai fini della valutazione dei titoli, per cui la successiva attività posta in essere dal Presidente della Commissione e dal Segretario si sarebbe connotata per la totale assenza di discrezionalità, rivestendo un carattere meramente "notarile" ed esecutivo delle precedenti determinazioni assunte "collegialmente ed all’unanimità".

2) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 79, comma 3, (ovvero dell’art. 66, comma 3) del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, atteso che il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane avrebbe fatto applicazione del potere di non approvazione dei verbali della Commissione in assenza dei presupposti indicati nella disciplina regolamentare che conferirebbe il suddetto potere alla P.A. esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell’esito della procedura concorsuale e, nella definizione dell’ambito operativo di siffatto potere, limitandone l’operatività alle ipotesi tassativamente previste; nel caso di specie il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane non avrebbe specificato quale sia stata la concreta violazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, pure invocata nel contesto del provvedimento di annullamento, facendo leva esclusivamente sulla suggestiva violazione del principio del collegio perfetto.

Preso atto che, nel corso dell’udienza del 28.12.2010 il difensore del Comune di Brusciano aveva depositato copia della determinazione del 24.12.2010, prot. gen. 928 con cui il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane aveva approvata la (nuova) graduatoria finale del concorso, la ricorrente, con i motivi aggiunti in epigrafe, ha impugnato anche tale determinazione deducendone l’illegittimità per invalidità derivata dai medesimi vizi fatti valere come motivi di impugnativa del ricorso introduttivo.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

In relazione ai motivi aggiunti si è costituito in giudizio anche il controinteressato D’Amore Gaetano eccependo l’inammissibilità di siffatti motivi.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Con la determinazione dell’11.6.2009, prot. gen. n.. 425, comunicata in data 20.10.2010, impugnata con il ricorso introduttivo, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Brusciano, nel rilevare la irrituale composizione della Commissione esaminatrice nella seduta dal 10.4.2007, di cui al verbale n. 4 – rubricato "valutazione titoli", sottoscritto dal solo membro della Commissione, arch. P.F. e dal segretario della Commissione, sig. A.D.M., determinava la non approvazione dei verbali delle operazioni relative al concorso pubblico per titoli ed esami – a cui la ricorrente aveva partecipato, classificandosi al primo posto nella graduatoria finale – per la copertura di un posto di Funzionario Direttivo Tecnico (cat. D3) – per come sotto descritti:

a) Verbale n. 4 del 10.4.2007 (valutazione titoli)

b) Verbale n. 5 del 26.4.2007 (valutazione titoli e correzione elaborati prima prova)

c) Verbale n. 6 dell’11.5.2007 (correzione elaborati prima prova)

d) Verbale n. 7 del 24.5.2007 (correzione elaborati seconda prova)

e) Verbale n. 8 dell’1.6.2007 (correzione elaborati seconda prova)

f) Verbale n. 9 del 30.7.2007 (svolgimento prova orale)

g) Verbale n. 10 dell’11.10.2007 (formazione graduatoria di merito)

h) Graduatoria di merito del 19.11.2007, pubblicata il 20.11.2007, e conseguentemente:

"- di annullare le fasi delle operazioni concorsuali di seguito descritte: a) valutazione dei titoli; b) correzione elaborati I prova scritta; c) correzione elaborati II prova scritta; d) prova orale; e) formazione graduatoria finale di merito

– di non approvare e di annullare, inoltre, i verbali n. 2 del 19.2.2007 relativi alle fasi dello svolgimento della I e della II prova scritta, atteso che gli elaborati risultano essere stati valutati ed abbinati ai singoli concorrenti;

– di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale per gli adempimenti connessi alla nomina di una nuova commissione la quale, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può riprendere le operazioni successive al verbale n. 1 del 7.11.2006 che resta efficace".

In calce alla impugnata determinazione attesta che: "Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio da oggi per quindici giorni consecutivi dalla data della determinazione stessa".

2. Con i motivi aggiunti in epigrafe la ricorrente ha poi impugnato la graduatoria finale redatta all’esito della rinnovazione delle operazioni concorsuali.

3. Il ricorso introduttivo è infondato.

4. Per una migliore comprensioni delle ragioni per le quali il Comune è pervenuto all’impugnato atto di autotutela che, sostanzialmente, lascia integro unicamente il bando di concorso, approvato con determina del Responsabile Area Gestione Risorse Umane n. 1022 del 15.11.2005 e le preliminari valutazioni compiute dalla originaria Commissione esaminatrice circa i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, necessita un breve riordino dei fatti di causa, anche alla stregua di quanto argomentato ed allegato dalla difesa comunale.

Il Comune di Brusciano, con determina del Responsabile Area Gestione Risorse Umane n. 1022 del 15.11.2005, bandiva un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo tecnica, Cat. D 3 e, con delibera della Commissione Straordinaria n. 102 del 21.7.2006, nominava la Commissione esaminatrice del predetto concorso, la quale attuava e portava a termine le procedure concorsuali.

Con nota del 24.4.2008 prot. n. 8762, il Direttore Generale del Comune di Brusciano, anche tenuto conto dei ricorsi al T.A.R. Campania di Napoli notificati al Comune medesimo dall’Arch. G.D. e dall’Arch. Monica D’Amore, rispettivamente in data 18.1.2008, prot. n. 1257 ed in data 19.3.2008, prot. 6003, nella loro qualità di partecipanti al concorso, con i quali si eccepivano eventuali irregolarità nella valutazione dei titoli, rilevava la presenza di possibili profili di illegittimità dei verbali della Commissione esaminatrice e, segnatamente, la circostanza che le decisioni della medesima Commissione non erano state adottate dall’intero consesso, in violazione del principio del c.d. collegio perfetto.

Conseguentemente, con l’impugnata determinazione n. 425 del 9.6.2009, pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, previa comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente (effettuata con nota prot. n. 13141 del 23.6.2008 con raccomandata a.r. e sottoscritta, in data 28.6.2008, da D.M., a cui era indirizzata, in data 28.6.2008) ed in assenza di osservazioni e/o opposizioni o deposito di memorie ex art. 7 L. n. 241/1990 da quest’ultima provenienti, valutata l’impossibilità di intervenire a sanare le paventate violazioni, alla stregua di quanto previsto dall’art. 79, comma 3, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, provvedeva ad annullare con effetti ex tunc tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nonché la relativa graduatoria finale, annullando in questa parte le operazioni concorsuali con salvezza delle sole procedure di ammissione al concorso.

Successivamente con delibera della Giunta Municipale n. 111 del 13.5.2010, il Comune di Brusciano, preso atto di quanto sopra, rilevata la necessità di coprire il posto di Cat. D3 previsto in pianta organica e di assecondare la legittima aspettativa dei concorrenti (ivi compresa anche la ricorrente), di essere sottoposti ad una valutazione delle espletande prove concorsuali emendata dai riscontrati vizi di legittimità, riprendeva la procedura concorsuale dal punto in cui era stata annullata, con la rinnovazione delle prove di concorso, nella consapevolezza che, alla stregua di consolidata giurisprudenza, in caso di annullamento delle prove medesime, debba farsi luogo ad una nuova valutazione dei candidati da parte di una nuova commissione di esame diversamente composta "atteso che la serenità di giudizio della stessa è da ritenersi oggettivamente compromessa"; conseguentemente il Comune, con delibera di Giunta Municipale n. 111 del 13.5.2010, sulla base di una relazione istruttoria del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e su proposta del Sindaco, revocava la delibera della Commissione straordinaria n. 102 del 21.7.2006 di nomina della Commissione Giudicatrice del concorso de quo e dava avvio al rinnovo della procedura concorsuale una nuova Commissione esaminatrice, diversamente composta.

In buona sostanza, eliminate integralmente le valutazioni concorsuali provenienti dalla commissione esaminatrice (a partire dalla seduta del 10.4.2007 di cui al verbale n. 4, non più operante nel plenum risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina) e permanendo la necessità di copertura del posto, il Comune di Brusciano, in alternativa alla revoca del bando di concorso, proprio in base a quest’ultimo faceva salvo il verbale n. 1 del 7.11.2006 con le valutazioni dei requisiti di ammissione dei candidati (ivi compresa la ricorrente che era stata ammessa a partecipare alla nuova valutazione e convocata per le prove scritte) e, previa nomina di una nuova commissione, attendeva ad un rifacimento delle prove concorsuali.

Pertanto il Comune predetto, avendo ravvisato nel verbale n. 4 del 10 aprile 2007 e negli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice – emanati non dall’intera adunanza ma a firma del solo Presidente e del Segretario, in violazione della regola del "collegio perfetto"- la presenza di vizi di illegittimità per violazione delle regole di trasparenza che devono assistere la procedura concorsuale, anche alla luce delle previsioni di cui al D.P.R. n. 487/94, ha inteso in autotutela, porvi rimedio attraverso l’annullamento degli atti concorsuali e, al fine di non deludere l’aspirazione legittima dei concorrenti alla copertura del posto messo a concorso attraverso una valutazione delle prove concorsuali contrassegnata dalla trasparenza e conformità alle regole, riattivava la procedura indicendo le nuove prove.

A sua volta D.M., dopo che con sentenza della Sezione n. 3297 del 2009 la Sezione aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’invocato diritto all’assunzione, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro per l’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, ma siffatto Tribunale, con sentenza n. 2851 depositata in data 28.12.2010, sul presupposto dell’intervenuto annullamento delle operazioni concorsuali dichiarava il difetto di giurisdizione in quanto investito delle questione di legittimità della procedura concorsuale e del suo successivo annullamento in via di autotutela è il Giudice Amministrativo.

5. Ciò meglio precisato in punto di fatto, nella prima censura parte ricorrente deduce l’eccesso di potere travisamento dei fatti, attesa l’inesistenza, nella riunione della Commissione esaminatrice del 10.4.2007, di cui al verbale n. 4, di valutazioni discrezionali poste in essere in violazione della regola del collegio perfetto in quanto unanime giurisprudenza amministrativa riterrebbe che il principio secondo il quale la commissione giudicatrice, nei concorsi e nelle gare di appalto costituisce un collegio perfetto non sarebbe assoluto ma tollererebbe alcune deroghe, sia pure limitatamente all’attività conoscitiva ed istruttoria ovvero strumentale e vincolata.

In particolare, nel caso di specie, come emergerebbe dal verbale n. 4 della Commissione esaminatrice, alla seduta del 10.4.2007, sarebbero stati presenti tutti i membri della Commissione di concorso allorquando sarebbero state adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei titoli prodotti dai candidati, mentre, allorquando i due membri della commissione giudicatrice si allontanavano, sarebbero già state collegialmente assunte tutte le determinazioni rilevanti, ai fini della valutazione dei titoli.

Ad avviso di parte ricorrente le operazioni effettuate dopo l’allontanamento dei due membri della Commissione, unicamente in presenza del Presidente e del Segretario, si connoterebbero per la totale assenza di discrezionalità, concernendo il punteggio da attribuire per ciascun ben individuato e specifico titolo, alla stregua della "griglia" collegialmente redatta (con sottoscrizione della stessa da parte di tutti i membri della commissione) ed allegata al medesimo verbale", seguendo il rigido schema di cui al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come risulterebbe dalla semplice lettura degli atti.

In relazione a tale ultimo punto, la Commissione esaminatrice, nella sua composizione collegiale avrebbe rigidamente predeterminato i punteggi da attribuire ai titoli prodotti dai candidati, provvedendo pure a determinare in maniera certa e vincolata, per ciascun specifico e ben individuato titolo il relativo punteggio da attribuire, sicché la successiva attività di rilevazione del punteggio si sarebbe atteggiata quale meramente vincolata e del tutto dipendente dalla valutazione già effettuata e collegialmente assunta circa il punteggio da attribuire per ciascun ben individuato e specifico titolo.

Inoltre – sempre ad avviso di parte ricorrente – nel caso di specie, una tale attività di valutazione dei titoli sarebbe, espressamente, disciplinata dal regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; infatti l’art. 46 del citato regolamento stabilirebbe pure come dovrebbero essere ripartiti i complessivi 10 punti a disposizione tra le varie categorie di titoli. In tale prospettiva, la commissione esaminatrice, nella riunione del 10.4.2007, avrebbe provveduto a definire il punteggio da attribuire alle varie categorie di titoli di III e IV categoria, secondo uno schema rigidamente predeterminato. Solo dopo che siffatta attività sarebbe stata posta in essere, due dei membri della Commissione si sarebbero allontanati, mentre la successiva attività posta in essere dal Presidente della Commissione, sarebbe consistita nella mera rilevazione dei titolo prodotto, connotandosi per la sua natura vincolata e priva di qualsivoglia discrezionalità; l’attività posta in essere dal solo Presidente della Commissione, con l’ausilio del Segretario, si sarebbe, quindi, sostanziata nel semplice riscontro dei titoli prodotti da ciascun candidato, barrando la relativa voce nello schema predefinito per ciascuno dei candidati medesimi, senza cioè porre in essere alcuna attività valutativa e/o discrezionale, ma solo esecutiva delle decisioni e valutazioni già collegialmente assunte alla presenza di tutti i membri della Commissione.

6. L’ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

7. Invero l’impugnata determinazione fonda la sua giustificazione unicamente sul verbale n. 4 del 10.4.2007, nel quale, alla pagina 2, si legge testualmente: "(…….). alle ore 12,00, per sopravvenuti impegni, i membri della Commissione Arch. Francesco Bove ed Arch. Luigi Castiello lasciano i lavori, dando mandato al presidente ed al Segretario della Commissione di procedere all’attribuzione dei punteggi ai titoli prodotti dai concorrenti, secondo lo schema definito, riservandosi di approvare le valutazioni in una successiva seduta".

Ad avviso del Collegio, proprio l’avvertita necessità di tale ultima riserva dimostra che i membri della Commissione erano ben consapevoli dell’impossibilità dell’attribuzione dei criteri, anche se rigidamente precostituiti, ai titoli per ciascun candidato in mancanza del plenum del Commissione esaminatrice, per modo che la valutazione dei titoli effettuata dal Presidente e dal Segretario rivestiva una valenza priva di rilievo giuridico.

8. La ricorrente, a supporto della propria tesi, richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, del 3 settembre 2009, n. 5187, tuttavia il richiamo giurisprudenziale è inconferente e, se correttamente interpretato, conduce a conclusioni opposte rispetto a quelle che ne vorrebbe trarne parte ricorrente.

Invero, in relazione alla fattispecie esaminata nella suddetta sentenza, non ci si trova in presenza di un "collegio perfetto", solo si consideri che, se è vero che il comma II dell’art. 5 del D.M. 20.6.1966 – richiamato nella sentenza de qua – prescrive che: "alle discussioni ed alle votazioni per la formazione della graduatoria finale fra i film in concorso debbono partecipare tutti i componenti della Commissione", tuttavia il terzo comma del medesimo articolo detta una disposizione derogatoria di tale prescrizione, ammettendo che "qualora nella prima convocazione non siano presenti tutti i componenti della Commissione, è sufficiente, in seconda convocazione, la presenza, oltre che del presidente, dei due terzi dei componenti, fra cui almeno uno dei critici cinematografici di cui (…….) ".

E’ evidente, pertanto, che, con tale prescrizione si è inteso escludere che la Commissione contemplata nel citato D.M. rivesta natura di "collegio perfetto".

9. Secondo pacifica giurisprudenza formatasi sul punto: " La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso " (Cfr. C. di S., sez. VI, 1° marzo 2005, n. 815), con la conseguenza che, se sussistono deroghe al predetto principio, queste sono limitate esclusivamente ai casi in cui si tratti di operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio (Cfr. C. di S., Sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324).

" La commissione esaminatrice per la selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, anche a ritenere la natura di collegio perfetto, può validamente operare anche in mancanza di qualche elemento nella fase che non comporta alcuna valutazione discrezionale, della correzione del punteggio per errori materiali o irregolarità formali " (C. di S., sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2733); inoltre: " In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, atteso che la regola del collegio perfetto deve trovare osservanza nei momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti; e redazione tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (es. apertura dei pieghi contenenti gli elaborati in osservanza del disposto di cui all’art. 14 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487); le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione " (C.di S., sez. VI, 1° marzo 2005, n. 815;T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 dicembre 2009, n. 3213); " Nelle procedure relative a pubblici concorsi o selezioni, la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che, come organo consultivo straordinario dell’amministrazione espleta giudizi tecnici che devono risultare dalla partecipazione di tutti i suoi componenti " (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 25 luglio 2008, n. 2174).

In buona sostanza, alla stregua di tale giurisprudenza, può configurarsi una "sanatoria" a posteriori di attività compiute dal Collegio non nel suo plenum unicamente per sanare mere irregolarità formali, mentre il medesimo Collegio ha natura di collegio perfetto nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti (Cfr. C.di S., sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218).,

10. Nella fattispecie in esame è evidente che la Commissione esaminatrice – nell’ambito dei compiti ad essa assegnati – ha posto in essere operazioni fondamentali e scelte discrezionali di rilievo, allorquando ha proceduto all’attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dai candidati, come da verbale verb. N. 04 del 10.4.2007, ossia alla valutazione di questi ultimi attraverso il delicato compito di attribuzione dei punteggi ai titoli da loro prodotti, circostanza tale da concretare una insanabile violazione dei principi che regolano la composizione ed il funzionamento delle Commissioni esaminatrici quali"collegi perfetti", al punto da infirmare l’intera procedura.

Invero la permanenza della Commissione esaminatrice nel suo plenum, quale risultava all’atto della sua costituzione, nel caso di specie era necessaria proprio per verificare se dei criteri di valutazione, per come rigidamente predeterminati nella seduta del 10.4.2007 ne era stata fatta corretta, omogenea ed uniforme applicazione nei confronti di tutti i candidati che avevano sostenuto le prove scritte, in tal modo scongiurando il rischio, quanto meno potenziale, che l’intento perseguito con la predeterminazione dei criteri dei titoli di garantire imparzialità e trasparenza possa essere vanificato proprio in occasione dell’applicazione dei criteri medesimi nei confronti dei singoli candidati.

11. Ne deriva che la presenza del plenum della Commissione di concorso era dunque posta a presidio di un profilo di legittimità la cui obliterazione non era suscettibile di sanatoria a posteriori, trattandosi di un vizio sostanziale e conferma del rilievo riservato dal Legislatore alla fase di valutazione dei titoli, onde garantirne una valutazione oggettiva ed imparziale, la offre il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle PP.AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi") che, all’art. 8 ("Concorso per titoli e per esami"), al punto 1, prevede: " 1. Nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati (………) ", mentre al successivo art. 12 ("trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"), al punto 2 che: " Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove di esame "; ciò nell’evidente intento legislativo di evitare che la valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato possa essere influenzata dalla conoscenza dell’esito delle prove scritte in precedenza sostenute da ciascuno.

12. Nella seconda censura parte ricorrente asserisce che il Comune, annullando la procedura concorsuale de qua avrebbe violato l’art. 79 del regolamento comunale alla stregua del quale: " (………) 2. Qualora il responsabile dell’ufficio personale riscontri irregolarità, procede come segue: a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente con apposita determinazione alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti valutazioni sulla graduatoria di merito; b) se l’irregolarità è conseguente a violazioni di norme di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza e contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda sulla base delle indicazioni, all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 3 Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti ed alla nomina di una nuova commissione da parte della Giunta Comunale che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria".

13. Pertanto nel regolamento si pone una netta e chiara distinzione tra le mere irregolarità formali, suscettibili di sanatoria, ed i vizi sostanziali inerenti alla struttura ed al funzionamento dell’organo collegiale valutativo ed aventi portata inevitabilmente invalidante.

L’assunto di parte ricorrente presuppone all’evidenza che, nel caso di specie, il vizio di illegittima composizione della Commissione esaminatrice sia riconducibile ad una mera irregolarità formale, considerata al punto 2 del suddetto Regolamento, mentre, da quanto si è andato esponendo, trattasi di vizio insanabile riconducibile al punto 3 implicante la inevitabile invalidazione di tutte le operazioni concorsuali sì come provenienti da una Commissione esaminatrice illegittimamente costituita.

14. Pertanto la censura è infondata atteso che alcuna violazione del Regolamento comunale v’è stata avendo l’amministrazione correttamente e puntualmente applicato le disposizioni regolamentari che rendono inevitabile l’intervento in autotutela dell’Amministrazione proprio in conformità di quanto disposto dalla normativa regolamentare.

Invero, in presenza di una incompleta composizione della Commissione di esame a partire dalla seduta di cui al verbale n. 4 del 10.4.2007 l’interesse interesse pubblico attuale e concreto, puntualmente esternato in motivazione, ad annullare in autotutela, se non l’intera procedura concorsuale, quanto meno le operazioni di valutazione condotte, onde ripristinare la legalità violata, può ritenersi sussistente in re ipsa e si presenta indubbiamente prevalente rispetto all’interesse della D’Amore a vedere regolarmente concluso il procedimento concorsuale.

Da quanto precede consegue, altresì, che della impugnata determina di annullamento, era stata data adeguata forma di pubblicità legale con la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, mentre alcuna rilevanza hanno le lamentele della ricorrente circa una mancata comunicazione individuale delle determina stessa.

15. In definitiva, preso atto della violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento e la insanabile illegittimità dell’intera procedura concorsuale che imponeva all’Amministrazione Comunale l’annullamento in autotutela dell’intera procedura concorsuale de qua, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinta motivi aggiunti sono, invece, inammissibili.

16. I motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato la graduatoria del nuovo concorso sono, invece, inammissibili.

In proposito si rileva che, con determinazione prot. n. 928 del 24.12.2010 l’Amministrazione Comunale procedeva all’approvazione della graduatoria definitiva del concorso ed, infine, con nota prot. n. 26773 del 24.12.2010, comunicava l’assunzione in servizio a D’Amore Gaetano, vincitore del concorso e quest’ultimo, in data 27.12.2010, comunicava all’Amministrazione la presa in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

La ricorrente, pur ammessa a partecipare alla prova e regolarmente convocata (ma non inclusa nell’elenco dei candidati che avevano sostenute le prove) non ha partecipato alle nuove prove, la qual cosa determinando una evidente carenza di interesse nella stessa all’impugnazione della predetta graduatoria definitiva del concorso de quo.

17. Ne deriva che la stessa difetta di interesse alla impugnativa della predetta graduatoria e la sua domanda (che se accolta non potrebbe implicare il suo inserimento nella graduatoria finale) si risolve in una mera richiesta di ripristino della legalità violata la quale richiesta, com’è noto, esula dalle finalità del processo amministrativo.

18. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6086/2010 R.G.) e sui motivi aggiunti proposti da D.M., così dispone:

a) respinge il ricorso introduttivo;

b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.5000,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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