Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza emessa in data 18 maggio 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna dichiarava non luogo a procedere nei confronti di U.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 perchè il fatto non sussiste.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per errata applicazione della legge penale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – In relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 occorre invece rammentare la recentissima sentenza delle Sezioni Unite 24 febbraio 2011, n. 16453, Alacev che ha ritenuto essere intervenuta l’abolitio criminis del reato già previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti dello straniero in posizione irregolare, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. h). Da un attenta disamina del testo normativo indicato ( L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, art. 5, comma 22, lett. h), (ove si stabilisce che lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad Euro 2.000) è stata per vero scientemente operata la sostituzione della congiunzione da disgiuntiva ("ovvero") a congiuntiva ("e"), modificando così la connessione interna delle parole e imponendo allo straniero di esibire, oltre ai documenti d’identificazione personale, anche quelli attestanti la regolarità della presenza nel territorio dello Stato.

H legislatore ha in altre parole introdotto un "doppio binario" trattamentale, sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall’art. 6, comma 3 e gli stranieri in posizione irregolare con una progressione sanzionatoria – repressiva scandita sulle diverse eventuali condotte illecite (art. 10-bis, art. 14, comma 5-ter, art. 14, comma 5-quater, art. 13, comma 13, del D.Lgs. cit.), sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, essendo l’interesse protetto dalla norma proprio quello di procedere immediatamente alla verifica della regolarità della presenza dello straniero onde attivare il meccanismo processual- penale e amministrativo volto all’espulsione dal territorio nazionale dello straniero in posizione irregolare. Nella fattispecie di causa, come emerge dalla lettura del capo di imputazione non si era verificata la concorrenza dell’esibizione dei documenti d’identificazione unitamente a quella del titolo di soggiorno venendo pertanto meno l’integrazione del precetto normativo.

3.a – E’ appena il caso peraltro di rilevare che, per quanto sopra detto, la formula assolutoria più conforme alla motivazione sarebbe quella "perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Tuttavia, poichè la formula adottata nella fattispecie dal primo giudice "perchè il fatto non sussiste" deve intendersi per l’imputato più favorevole, questa Corte non provvedere ad alcuna rettifica sul punto.

4. – Nulla per le spese essendo stato il gravame proposto da parte pubblica.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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