T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1185 Dimissioni dal servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 27 ottobre 1993 e ritualmente depositato il successivo 25 novembre, la sig.ra I.F. ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’incarico di assistente cardiologo a tempo pieno, svolto presso la USL di Cava dè Tirreni dal 15/05/81 al 15/09/92, ha presentato, in data 21.06.93, istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 59, comma 2, d.P.R. n. 761/79. Avendo l’Amministrazione respinto l’istanza, per avere occupato il posto lasciato vacante mediante scorrimento della graduatoria del concorso di assistente di medicina, approvato con delibera n. 94 del 17/02/92, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, lamentando, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto il decreto di accettazione delle sue dimissioni dal servizio non sarebbe divenuto efficace per la mancata registrazione alla Corte dei Conti. Il ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

L’Amministrazione sanitaria si è costituita in giudizio, resistendo.

Non si è invece costituita la controinteressata, ancorché regolarmente intimata.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità della delibera, meglio distinta in epigrafe, con la quale la U.S.L. n. 48 di Cava dè Tirreni – Vietri sul Mare ha respinto la richiesta di riammissione in servizio avanzata dalla ricorrente a seguito delle sue dimissioni del 10.07.92.

II. Il ricorso, su eccezione di parte resistente, è preliminarmente da dichiarare inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio.

Risulta dagli atti di causa, infatti, che il ricorso è stato notificato, nella veste processuale anzidetta, alla dott.ssa Marisa Malinconico, in qualità di dipendente della U.S.L. n. 48 di Cava dè Tirreni – Vietri sul Mare, quando invece, con la delibera oggetto di gravame n. 604 del 29.10.1992, l’Amministrazione sanitaria intimata ha conferito il posto risultato vacante a seguito delle dimissioni della ricorrente al dott. D.B., non evocato in giudizio.

Il ricorso è comunque infondato in quanto, per giurisprudenza consolidata, l’estinzione del rapporto di pubblico impiego per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento con cui la p.a. le accetta e, pertanto, la facoltà di revoca, ovvero la richiesta di un loro differimento da parte del dipendente, non è più esercitabile quando l’atto di accettazione sia stato già emanato e il dipendente ne abbia avuto conoscenza (cfr. fra le tante Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8220). Secondo l’orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di potere condividere, le dimissioni volontarie non possono più essere utilmente revocate quando il provvedimento di accettazione delle medesime, e conseguente collocamento a riposo del dipendente, sia già stato adottato, e sia stata comunicata all’interessato la volontà dell’Amministrazione di accettazione delle dimissioni. Comunque, l’atto di revoca delle dimissioni è successivo alla stessa formalizzazione del decreto di collocamento a riposo e, secondo altra giurisprudenza, l’estinzione del rapporto di pubblico impiego per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento con il quale la p.a. le accetta, anche se ancora non comunicato, per cui la facoltà di revoca di queste ultime da parte del dipendente non è più esercitabile quando tale atto sia stato già emanato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2574). Va ritenuto che, inoltre, è irrilevante la circostanza, evidenziata in ricorso, che la registrazione della Corte dei Conti dell’atto di collocamento a riposo sia successiva considerata la retroattività degli effetti della registrazione (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 15 maggio 1993, n. 364).

Il ricorso è conclusivamente da dichiarare inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio con il controinteressato.

III. Le spese, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3185/93, come in epigrafe proposto da F.I., lo dichiara inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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