Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25136 indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 17 novembre 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Piacenza, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata nell’interesse di C.G. volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione alla sentenza del Pretore di Piacenza 10 dicembre 1999, a quella del Pretore di Piacenza 15 luglio 1998, alla sentenza del Tribunale di Piacenza 7 novembre 2003 e, infine, alla sentenza del Tribunale di Piacenza 24 febbraio 2006, determinando la pena finale, applicato il condono, in anni tre, mesi dieci e giorni quattro di reclusione.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione del D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4; il giudice dell’esecuzione ha errato nel ricomprendere nelle pene da espiare anche quella di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione a suo tempo oggetto di condono ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990, art. 1, successivamente revocato con ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Piacenza in data 31 marzo 2011 sul presupposto che il C. avesse riportato nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge sull’indulto la condanna ad anni tre di reclusione del Tribunale di Piacenza in data 10 dicembre 1999 quando, per contro, il giudice dell’esecuzione di Piacenza aveva rideterminato, in sede di continuazione, la pena irrogata con la sentenza 10 dicembre 1999 del Tribunale di Piacenza in anni uno e mesi undici di reclusione non realizzando così l’ipotesi di revoca ex lege ( D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b));

b) violazione degli artt. 671 e 444 c.p.p., difetto di motivazione e per contraddittorietà, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il giudice ha omesso sulla precisa richiesta di procedere alla riduzione di un terzo della pena ex art. 444 c.p.p..

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Deve infatti osservarsi che l’ipotesi di revoca D.P.R. n. 394 del 1990, ex art. 4 attiene alla commissione da parte del beneficiato dall’indulto di una condanna per delitto nel periodo quinquennale dall’entrata in vigore della legge sull’indulto. Quel che importa nell’ottica della rado del provvedimento demenziale qui applicato non è il fatto che quella pena in fase esecutiva per qualsivoglia motivo sia stata ridotta, ex art. 671 c.p.p., al di sotto della soglia indicata dalla legge, quanto piuttosto la circostanza che, nella fattispecie, il beneficiato si sia rivelato non idoneo in rapporto al beneficio concesso per aver il soggetto commesso un delitto punito dal giudice del merito con una pena superiore ai limiti ex lege. Non è dunque (solo) una mera questione aritmetica, di "far tornare i conti" scendendo prima o poi sotto i limiti detti, ma considerare, come ha fatto il giudice dell’esecuzione, che la condotta illecita tenuta dal reo, nella immediatezza della valutazione da parte del giudice della cognizione della responsabilità penale (pur dopo il crisma della irrevocabilità del giudizio), sia stata violativa di quella soglia prefissata dal legislatore per ritenere il condannato immeritevole della fruizione del beneficio.

3.2 – Da respingersi è anche il secondo motivo di gravame. Il giudice ha per vero provveduto all’applicazione della riduzione richiesta ex art. 444 c.p.p., nell’applicare l’istituto della continuazione, ancorchè non nella massima estensione, giusto il potere discrezionale di attenuazione della pena stabilita dalla legge al comma 1, art. cit. fino a un terzo.

4, – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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