T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1184 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16 gennaio 2008 e ritualmente depositato il successivo 24 gennaio, il sig. L.J. ha impugnato l’atto di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Ha premesso che, essendo cittadino extracomunitario, è entrato nel territorio italiano nell’anno 2000, munito di visto di ingresso, ed ha conseguito dalla Questura di Treviso, in data 31.07.2003, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, contraddistinto dal n. STV510271, successivamente rinnovato, da ultimo, il 22.06.2006, con scadenza il 31.07.2007. Il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Ditta H.D., con sede in Cesinali (Av), Villa San Nicola, n. 18,e a seguito di licenziamento, è stato assunto dalla ditta "S. di C.H." in Casamassima (Ba), dove si è trasferito dal mese di marzo 2007. Nel mese di luglio 2007 ha quindi inoltrato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per "motivi di lavoro subordinato, ma la Questura di Avellino, con il provvedimento di cui in epigrafe del 28.02.2007, ha revocato il permesso di soggiorno n. STV510271 in quanto "risulta che la Ditta "H.D." che ha stipulato il contratto di lavoro non è operante e lo straniero non risulta dimorare al domicilio dichiarato". Ha quindi impugnato tale atto, sollevando, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando quanto segue: l’Amministrazione non avrebbe specificato, in seno all’atto impugnato, la data e le modalità degli accertamenti sulla base dei quali la determinazione repressiva è stata assunta; nemmeno sarebbe stato specificato se sia stato o meno iniziato un procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente e se lo stesso si sia concluso con una sentenza di condanna, inoltre il reato ipotizzabile non sarebbe tra quelli che non consentono il rinnovo del permesso di soggiorno; sarebbe stato violata la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Costituzione; l’atto non sarebbe corredato da adeguata motivazione ed il Questore non avrebbe tenuto conto "dei nuovi elementi che ne consentano il rilascio", a norma dell’art. 5. comma 5. del d.Lvo n. 286/98; l’atto non sarebbe stato reso nella lingua conosciuta dal ricorrente; sarebbe stato omesso l’obbligo di avviso di avvio del procedimento e sarebbe stata obliterata la necessaria forma obliteratoria per essergli stata consegnata una semplice copia fotostatica. Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato.

Si è costituita la difesa erariale resistendo.

Alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2008, la domanda di sospensiva, dopo apposita istruttoria, è stata accolta.

Alla pubblica Udienza del 26 maggio 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento con il quale la Questura di Avellino ha disposto l’annullamento del permesso di soggiorno rilasciato in favore del ricorrente per ricongiungimento familiare, assumendo la falsità della documentazione posta a suo fondamento.

II. Il ricorso è fondato.

III. E’ meritevole di favorevole apprezzamento, concordemente con quanto opinato in sede cautelare dal giudice di seconde cure, la censura con la quale si deduce il difetto di motivazione per avere l’Amministrazione omesso di valutare i "nuovi elementi", rapportabili al grado di integrazione e alle condizioni di vita dell’interessato, alla data di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Merita infatti condivisione la censura relativa alla violazione dell’art. 5 del d.l.vo 1998 n. 286. Invero, la prima parte del comma 5 della norma ora citata stabilisce che " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". La giurisprudenza ha precisato che, in tema rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, l’art. 5 del d.l.vo 1998 n. 286 impone all’amministrazione di considerare eventuali, sopraggiunti, nuovi elementi, mancanti ad un primo esame, ma che risultino successivamente posseduti e tali da consentire il rilascio del provvedimento, sempre che le relative circostanze (integranti ex post i requisiti) siano stati evidenziati dall’interessato. Insomma, "con l’inciso di chiusura "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" contenuto nell’art. art. 5, comma 5, il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che – all’attualità – dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno", sulla base di una valutazione della situazione complessiva non meramente statica, ma di tipo dinamico (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2682; Consiglio di stato, sez. VI, 06 maggio 2008, n. 1990; Consiglio di stato, sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5424; Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2988).

Nel caso di specie risulta in atti che il ricorrente, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ha intrapreso un rapporto di lavoro subordinato, segnatamente con la ditta SANDRA di CHEN HUIYNG sita in Casamassima (Bari), Via Conversano C.S. int. 2, circostanza sulla quale l’Amministrazione non ha mostrato in alcun modo di soffermarsi in sede motivazionale.

In conclusione, il ricorso va accolto, atteso il carattere assorbente della censura, di talché l’atto impugnato va annullato, con espressa salvezza di ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione all’esito delle valutazioni di competenza.

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 123/08, come in epigrafe proposto da L.J., lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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