Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-06-2011, n. 25135 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 settembre 2010, depositata in cancelleria il 27 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nel rigettare l’istanza avanzata nell’interesse di T. G. volta a ottenere la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ammetteva lo stesso al regime di semilibertà. 2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali. Nonostante il giudice abbia svolto considerazioni negative sulla personalità del richiedente ha accolto il beneficio richiesto sulla sola constatazione della possibilità di un’attività lavorativa.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve per vero osservarsi che, dall’interrogazione del sistema informatico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria effettuata in data odierna, è risultato che il ricorrente è stato scarcerato in data 29 gennaio 2011 per applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Ne consegue che il Procuratore Generale ricorrente, che aveva impugnato la decisione del giudice che aveva concesso la misura della semilibertà, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso posto l’intervenuto mutamento della situazione di riferimento (l’eventuale annullamento del provvedimento concessorio non avrebbe per vero alcuna incidenza sulla posizione del condannato che continuerebbe a godere della misura alternativa applicata).

Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese processuali trattandosi di ricorso proposto da parte pubblica.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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