T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 321 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorso all’esame è la trasposizione del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato proposto da I.P. avvero il provvedimento della Prefettura di Pordenone del 4.6.10, con cui è stato annullato il contratto di soggiorno dalla stessa sottoscritto, in data 26.1.10, con la cittadina moldava L.A., con contestuale reiezione della domanda di emersione del lavoro irregolare ex L. 102/09.

1.1. – Questi, per quanto qui rileva, i fatti: in data 11.10.10 la ricorrente ha notificato il Ricorso Straordinario di cui trattasi; il 16.12.10 la lavoratrice Andoni, qualificandosi controinteressata, ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199/71, la sua trasposizione in sede giurisdizionale. La signora P. ha provveduto a costituirsi presso il TAR in data 9.2.11, chiedendo, oltre all’annullamento degli atti opposti, anche la loro sospensione. Il 20.4.11 si è costituita in giudizio anche L.A., a sostegno delle doglianze espresse dalla ricorrente.

2. – L’Amministrazione, costituita, ha puntualmente controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone, conclusivamente, il rigetto.

3. – In sede di udienza cautelare, il Collegio, a tenore dell’art. 73 del D.Lg. 104/10, ha prospettato (d’ufficio) la possibile inammissibilità della trasposizione del giudizio, in quanto chiesto dalla lavoratrice straniera, che non può considerarsi controinteressata, bensì cointeressata alla decisione; dando termine al difensore per le controdeduzioni. La lavoratrice ha dimesso memoria in data 1.6.11, sostenendo, con diverse argomentazioni, la legittimità della trasposizione e la sua qualità di controinteressata al presente giudizio.

4. – L’atto di trasposizione è inammissibile.

E invero, la lavoratrice straniera Andoni non può ritenersi controinteressata rispetto al provvedimento che nega l’emersione del lavoro irregolare.

Controinteressato, infatti, è colui che è titolare di un interesse speculare, cioè uguale e contrario, a quello del ricorrente; in altre parole chi ha interesse a mantenere in vita il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, sia la datrice di lavoro che la lavoratrice sono titolari del medesimo, identico, interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, ancorchè – secondo la prospettazione della signora Andoni – per motivazioni diverse, circostanza che appare peraltro, per quanto qui interessa, giuridicamente irrilevante. Entrambe infatti mirano alla demolizione dei provvedimenti che hanno denegato l’emersione del rapporto di lavoro irregolare.

A ciò consegue che la signora Andoni non era legittimata a richiedere la trasposizione del Ricorso Straordinario, a tenore dell’art. 10 del D.P.R.1199/71, poiché questa facoltà è consentita solo a coloro che sono realmente controinteressati.

4.1. – Né rileva verificare se, eventualmente, la stessa avesse titolo a chiedere la trasposizione in qualità di "cointeressata", a tenore dell’art. 34, comma 3, del R.D. 1054/24.

Disponeva infatti l’art. 34 (al secondo comma) che il ricorso giurisdizionale "non è più ammesso, quando contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente."; e, al terzo, che "tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale". Originariamente, quindi, la trasposizione era ammessa solo in favore dei cointeressati che non avessero proposto ricorso in proprio, al fine di non privarli delle garanzie del ricorso giurisdizionale. Solo con la decisione della Corte Costituzionale n. 1/64 la facoltà di trasposizione è stata estesa anche ai controinteressati. Peraltro, pur ammessa la possibilità di applicare questa disposizione al caso di specie (il che, ratione temporis, non è, come verrà appresso precisato), la trasposizione sarebbe comunque stata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di "quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re", cioè dalla notifica avvenuta il 10.10.10 (non è dato sapere quando la stessa si sia perfezionata per la cointeressata Andoni, ma il dato è comunque irrilevante). Infatti, attualmente, la norma non più in vigore in quanto. abrogata dall’art. 4, comma 1, n. 4), dell’Allegato 4) al D.Lg. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, cioè in data anteriore al momento in cui la trasposizione è stata richiesta, cioè il 16.12.10.

Ciò esonera il Collegio dall’esaminare il problema (dibattuto in dottrina) della sopravvivenza dell’art. 34 dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 1199/71 che ha ridisciplinato in toto la materia del ricorso straordinario senza prevedere più la possibilità della trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale in favore dei cointeressati.

In definitiva, la trasposizione del Ricorso Straordinario in sede giurisdizionale va dichiarata inammissibile.

4.2. – A ciò consegue che, in applicazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 1199/71 nonché dell’art. 48, comma 3, del D.Lg. 104/10 (a tenore dei quali, rispettivamente: "il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare" e "qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria"), poiché il ricorso può essere deciso in sede straordinaria, dispone la trasmissione del fascicolo al competente Ministero dell’Interno per gli ulteriori adempimenti.

5. – La particolarità della fattispecie consiglia di compensare, tra le parti tutte, le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile la trasposizione del ricorso Straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale e, per l’effetto, rimette gli atti al competente Ministero dell’Interno per gli ulteriori adempimenti istruttori.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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