T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 313 Controinteressati al ricorso Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna il provvedimento n. 16644 del 17.7.08 del Rettore dell’Università degli Studi di Udine con il quale è stato archiviato l’esposto, dallo stesso presentato, al fine di veder instaurare un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa M.C.T.F., e atti connessi.

1.1. – I fatti per cui è causa si sono svolti durante la campagna per l’elezione del Rettore (alla quale, inizialmente, aveva partecipato anche la professoressa C.T.F., ordinario di Economia Agraria presso la Facoltà di Agraria), che si è conclusa con la vittoria della professoressa C., dopo il ballottaggio con il ricorrente, che ricopre la posizione di Preside della Facoltà di Ingegneria.

Secondo la prospettazione dell’istante, la prof. C.T.F., dopo essere uscita dalla competizione, lo aveva contattato avanzando una serie di richieste, condizionando al loro accoglimento la sua adesione al programma elettorale del prof. D.T. e i voti di cui riteneva di poter disporre. Non avendo ottenuto quanto richiesto, aveva svolto "un’attività di intensa propaganda a favore del candidato professoressa C.", tra l’altro inviando una serie di email (alcune riportate per esteso nel ricorso, altre in atti) ad altri docenti, che l’istante ritiene lesive del prestigio dell’Università e diffamatorie nei suoi propri confronti; tant’è che, venutone a conoscenza, ha formalmente chiesto l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa C.T.F..

Con l’atto opposto in principalità, il Rettore – dopo aver sentito il parere del Centro Legale e del Garante – ha deciso di archiviare l’esposto, non ritenendo sussistenti "i presupposti per instaurare procedimenti disciplinari".

1.2. – Contro questa determinazione (ed i presupposti pareri) agisce il ricorrente, deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili:

1) violazione degli artt. 3, 7, 8, 10bis della L. 241/90;

2) violazione dell’art. 97 della Costituzione;

3) travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

4) contraddittorietà.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, dato che il ricorrente non conseguirebbe alcun apprezzabile vantaggio dall’annullamento degli atti impugnati; nonchè per omessa notifica al controinteressato, cioè la professoressa C.T.F..

3. – Con memoria, il ricorrente amplia e puntualizza i motivi di ricorso e contrasta le eccezioni sollevate dall’Amministrazione.

4. – Il ricorso è inammissibile per omessa notifica al controinteressato.

Va premesso che colui che invia un esposto alla P.A. per segnalare disfunzioni, sollecitare controlli, o, come nel presente caso, chiedere l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di terzi, non apre un procedimento amministrativo tipico, ma si limita a sollecitare l’esercizio di attività doverose della P.A.. Conseguentemente, come stabilito da C.S. n. 2234/11, poiché colui che segnala non diviene "parte" di alcun procedimento, allo stesso non spettano i diritti e le prerogative della "parte procedimentale" consacrati nella L. 241/90; quindi neppure la notifica individuale delle conclusioni cui l’Amministrazione perviene dopo aver effettuato le indagini del caso.

Nella specie tuttavia l’Università, pur non avendone l’obbligo giuridico, ha comunque reso noto al ricorrente di non ravvisare la sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti e, pertanto, di non aver intenzione di aprire alcun procedimento disciplinare nei confronti della professoressa C.T.F..

Il ricorrente impugna quest’atto (ritenendo, al contrario, sussistere fatti aventi rilevo disciplinare), allo scopo di indurre l’Università ad aprire un procedimento nei confronti della professoressa C.T.F.; la quale, rispetto alla determinazione qui opposta, ha un’evidente posizione di controinteressata, essendo titolare dell’interesse (uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente) alla conservazione della decisione contestata. Essa doveva, quindi, essere evocata in giudizio, al fine di poter in questa sede esperire le proprie difese.

Controinteressato, infatti, è colui che è espressamente nominato dall’atto o facilmente identificabile (controinteressato formale), e/o, pur se non nominato, risulta essere titolare dell’interesse opposto a quello che muove il ricorrente (controinteressato sostanziale); in altre parole è colui che ha interesse a che l’atto impugnato resti in vita e non venga annullato.

La professoressa C.T.F. si trova, per l’appunto, in questa posizione e andava, quindi, notificata.

Non aver provveduto a tale adempimento rende il ricorso inammissibile.

5. – Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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