Consiglio di Stato N.3463/2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 120 del 2009, proposto dalla SOPIN s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Carlo Malinconico Castriota Scandenberg, Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza e Daniela Gambardella, con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana n. 8, presso lo studio legale del secondo e della terza dei predetti legali;

contro

la GESTIONE COMMISSARIALE DELLA CESSATA AZINEDA UNIVERSITARIA POLICLINICO “ UMBERTO I° ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Bertolone e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 109;

e nei confronti

– dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” di ROMA, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Bernardi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n.28;

– del MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della decisione n. 4212 del 5 settembre 2008 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della Gestione Commissariale e dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;

Visti gli atti tutti della causa ed in particolare le istanze datate 17 aprile 2009 e 30 aprile 2009;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2009 la relazione del Consigliere Guido Romano ed uditi l’avv. prof. Carlo Malinconico, l’avv. Daniela Gambardella e l’avv. Biagio Bertolone;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n. 1054 del 1924, la SOPIN s.p.a. (di seguito: la Sopin) chiedeva che fossero statuite le misure per l’ottemperanza alla decisione del medesimo Consiglio di Stato n. 4212 del 5 settembre 2008 di riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli, sezione III^, n. 5687 del 24 settembre 2007.

2. Con sentenza n. 1797 del 25 marzo 2009 questa Sezione ha accolto il suddetto ricorso affermando, preliminarmente, l’inconferenza dei “…rilievi con i quali le Amministrazioni resistenti, reiterando gli argomenti già infruttuosamente spesi in sede di ricorso straordinario, assumono nel merito l’insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla SOPIN s.p.a…” ed ordinando, successivamente, “…alla Gestione Commissariale della cessata Azienda Universitaria Policlinico “Umberto I”…” di procedere alla corretta esecuzione”…delle statuizioni rivenienti dalla decisione n. 4212 del 2008, entro un termine che appare congruo quantificare in novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione…”.

Orbene, ad un attento esame di detta decisione, balza evidente come le citate “…statuizioni rivenienti dalla decisione n. 4212 del 2008…” sono costituite esclusivamente dalla parte di motivazione nella quale è precisato che “…la quantificazione del credito che dovrà essere contestualmente iscritto al passivo, sarà compiuta sulla scorta della documentazione disponibile…”, tanto è vero che viene precisato, ulteriormente, che, “…pertanto, appare superfluo in questa sede esaminare le questioni sollevate in via subordinata dalla Gestione Commissariale in ordine alla non debenza degli interessi e rivalutazione, che attengono alla fase esecutiva del decisum giurisdizionale…” e viene disposto, solo in tale individuato ambito, anche la nomina del Commissario ad acta.

Né, d’altro canto, è possibile opinare diversamente poiché occorre avere presente che, nella specie, la pronunzia di merito cui deve dare attuazione la Gestione Commissariale è costituita, esclusivamente, dal decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sopin e dal sottostante parere della III^ Sezione di questo Consiglio di Stato (n. 4784 del 10 gennaio 2006), nel quale ultimo detta Sezione -dopo avere accolto, sia il primo motivo di ricorso (denunziante l’incompetenza dell’organo emanante il provvedimento contestato), sia il secondo motivo (riferito al vizio formale di carenza di motivazione, per essersi limitata la Gestione Commissariale dell’ex Azienda Policlinico Umberto I° di Roma (di seguito: Gestione commissariale) a qualificare, genericamente, il credito vantato dalla ricorrente come né certo, né liquido, né esigibile)- ha affermato, circa il quantum della pretesa, quanto segue “…Che nei confronti della Sopin non risulta sussistere alcun credito certo, liquido ed esigibile è smentito: a)- dalla nota dell’Università degli Studi di Roma 9 giugno 1992 n. 0127208, con cui, ai fini di una successiva transazione, si comunicava all’Avvocatura Generale dello Stato che “si è ritenuto utile innanzi tutto predisporre, sulla base dei dati in possesso di questo Ateneo e di quelli inviati dalla Sopin, un progetto della situazione contabile da cui è emersa una situazione debitoria per l’Università di Lire 23.212.183.779”; b)- dalla transazione del 27 luglio 1992, che riconosceva alla società il diritto al pagamento di una somma forfettaria di lire 10 miliardi, a fronte di un credito contabilmente dimostrato di oltre 23 miliardi; transazione giudicata opportuna e vantaggiosa dall’Avvocatura Generale dello Stato con parere del 10 luglio 1992; c)- dalla sentenza del T.A.R. del Lazio 3 luglio 2003 n. 6713, che ha respinto una domanda di accesso proposta dalla Sopin per ottenere copia del citato parere dell’Avvocatura Generale dello Stato per la considerazione che la ricorrente ne era già in possesso in copia informe e che l’Avvocatura in sede di giudizio non aveva disconosciuto la copia stessa, confermandone così l’autenticità e l’esattezza. Da tutto quanto sopra esposto emerge la sussistenza di un credito caratterizzato in concreto dai requisiti che l’Amministrazione ha erroneamente inteso non ricorrere nella specie…”.

Da tali evidenti (ed unici) punti di decisione nel merito della res controversa consegue che ogni tentativo di attribuire alle due successive pronunzie emesse, in sede giurisdizionale, da questo Consiglio di Stato (cioè la n. 4212 del 5 settembre 2008 e la n. 1797 del 25 marzo 2009) contenuti decisori diversi e maggiori da quelli espressi nel citato parere della II^ Sezione (in particolare, accertamento di pretesa creditoria di entità maggiore), non può non essere ritenuto inammissibile poiché:

A)- la prima di dette decisioni (emessa in riforma di sentenza del Tar Lazio pronunziatosi in ordine alla non correttezza del rapporto procedimentale contenzioso instaurato con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica della Sopin, avverso la decisione gerarchica del Ministero dell’Economia di rigettare il ricorso amministrativo proposto dalla Sopin stessa per l’annullamento del provvedimento commissariale del 31 maggio 2004, di diniego di iscrizione al passivo della gestione liquidatoria dell’ex Azienda Policlinico Umberto I° di Roma del credito complessivo da essa Sopin asseritamene vantato di lire 46.878.217.475) nulla ha statuito, per quel che qui interessa, di diverso da quanto nel merito accertato nella sede contenziosa straordinaria, tant’è che ha precisato che “…Naturalmente sarà il Commissario della Gestione liquidatoria -nell’ovvio presupposto che sono rimaste integre le condizioni idonee ad assicurare la satisfattività di una pronuncia positiva- a valutare l’inseribilità o meno dei crediti vantati dalla Sopin nel passivo della cessata Azienda Policlinico Umberto I°…”;

B)- la seconda, non può che essere interpretata come concernente, esclusivamente, l’esecuzione del giudicato formatosi in ordine alla questione della correttezza del procedimento seguito in sede di decisione del già citato ricorso straordinario della Sopin al Presidente della Repubblica, tenuto conto, da un lato, che, per giurisprudenza pacifica di questo Consiglio, vieppiù consolidatasi a seguito di arresto sulla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sul punto, Cass. SS.UU. 18 dicembre 2001, n. 15978, nonché C.d.S., sez. IV^, n. 5393 del 22 settembre 2003; sez. V^, n. 5036 del 29 agosto 2006 e sez. VI^, n. 4156 del 27 luglio 2007), è inammissibile il ricorso allo strumento dell’esecuzione del giudicato, di cui all’art. 27, n°4, del T.U. n.1054 del 26 giugno 1924, avendo il decreto decisorio del Presidente della Repubblica comunque natura amministrativa, pur ponendosi su di un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale; dall’altro, che la stessa sentenza ha chiarito, proprio in ordine al problema che qui specificamente rileva, che “…la quantificazione del credito che dovrà essere eventualmente iscritto al passivo sarà compiuta sulla scorta della documentazione disponibile…” e cioè che, alla stregua di tutto quanto sin qui detto, l’unica documentazione da considerarsi utile ai fini dell’iscrizione alla passivo è quella determinata nel parere della III^ Sezione di questo Consiglio, attraverso gli atti ivi citati, ai fini della emanazione del su citato decreto decisorio.

3. Per le esposte ragioni consegue che la prima istanza, datata 17 aprile 2009 (con la quale la Sopin. ha chiesto “…l’abbreviazione dei termini già fissati nella sentenza n. 1797/2009, riducendoli da 90+90 a 10+10…” perché, “…in caso contrario, l’effetto della sentenza sarebbe vanificato in quanto alla data del 30 giugno 2009 le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti da parte della Gestione Commissariale saranno riversate nel bilancio dello Stato, con conseguente onere, in capo alla Sopin s.p.a. di dover cominciare un nuovo giudizio di accertamento…”) è improcedibile, avendo la Gestione Commissariale provveduto, secondo quanto documentato dalla stessa Sopin, all’iscrizione nella massa passiva della somma di euro 11.988.092,45 e cioè della stessa somma che è stata riconosciuta come certa, liquida ed esigibile, sia dalle stesse Amministrazioni, sia dal parere di questo Consiglio n. 4784 del 10 gennaio 2006.

Consegue, inoltre, che la richiesta formulata con la seconda istanza, datata 30 aprile 2009 (alla stregua della quale il Collegio dovrebbe precisare al Commissario ad acta “…che dovrà integrare la somma già inserita in base alla documentazione in essere, al fine di procedere alla liquidazione della somma nel termine del 30 giugno 2009…”) è inammissibile poiché essa è rivolta a reintrodurre aspetti di merito della vicenda (l’effettiva sorte capitale spettante) già esaminati e definiti nella competente sede (straordinaria) prescelta (a suo tempo) dalla Sopin, che certamente non pertengono alla fase del mero incidente di esecuzione, conseguente a decisione giurisdizionale non avente, come chiarito più innanzi, contenuti dispositivi omogenei a quelli che oggi si pretende di introdurre.

In sintesi, deve ribadirsi l’inammissibilità della richiesta della Sopin di integrare la pronunzia emessa dalla Sezione con la decisione n. 1797 del 25 marzo 2009, precisando quale è il credito effettivo da iscriversi al passivo della Gestione liquidatoria.

Quanto alle spese della presente fase processuale, ritiene la Sezione che sussistano comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle stesse.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, dichiara improcedibile l’istanza datata 17 aprile 2009 ed inammissibile l’istanza datata 30 aprile 2009, con compensazione tra le parti delle spese relative alla presente fase processuale.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dalla Sezione IV^ del Consiglio di Stato, riunito nella camera di consiglio del 5 maggio 2009, svoltasi in Roma, Palazzo Spada, con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta – Presidente

Luigi Maruotti – Consigliere

Goffredo Zaccardi – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere

Guido Romano – Consigliere, est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Guido Romano Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

– –

N.R.G. 120 del 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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