Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25032 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.R. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95; c) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, a lui ascritti per avere realizzato una costruzione in muratura di 20 mq, in ampliamento di un fabbricato preesistente, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche paesaggistiche, senza il permesso di costruire, senza l’autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nè l’osservanza delle prescrizioni relative alle opere da realizzarsi in zona sismica.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che vi era carenza di prove in ordine alla affermazione di colpevolezza, in quanto fondata esclusivamente sul fatto che egli è il proprietario del fondo nel quale era stato realizzato il manufatto e, peraltro, in contrasto con l’accertamento della responsabilità dei figlio, C.F., nei cui confronti il giudice di primo grado aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.; aveva dedotto la risalenza della realizzazione dell’opera abusiva ad epoca anteriore a quella dell’accertamento, con la conseguente applicabilità, in ogni caso, della normativa previgente alle modifiche apportate ai reati in materia paesaggistica dalla L. n. 308 del 2004; eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal tecnico comunale sentito quale teste; aveva chiesto, in subordine la riduzione della pena infinta, la revoca della condizione del ripristino dei stato dei luoghi, cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con vari mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:

1) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 29 e 44 dell’art. 530 e ss. c.p.p.; erronea vantazione delle prove e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza dell’imputato.

In sintesi, si ribadisce che l’affermazione di colpevolezza dell’imputato è esclusivamente fondata sull’accertamento dell’appartenenza al C. del suolo sul quale è stato realizzato il manufatto abusivo, in assenza di altri elementi di prova che egli abbia eseguito o commissionato l’esecuzione dei lavori.

2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 157 c.p. in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.

Si deduce che i reati per inosservanza delle disposizioni in tema di opere realizzate in zona sismica, relativi alla assenza di denuncia alla autorità competente ed alla assenza di autorizzazione, hanno natura istantanea e si consumano con l’inizio dei lavori.

Nel caso in esame la commissione di detti reati non poteva farsi coincidere con quella dell’accertamento dell’opera abusiva, ma farsi risalire all’inizio dei lavori, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la estinzione per prescrizione di detti reati. Sul punto si osserva che in ordine all’accertamento dell’epoca di commissione delle violazioni antisismiche deve applicarsi il principio del favor rei e che, pertanto, le stesse devono farsi risalire ad epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, con la conseguente applicabilità del termine di prescrizione più breve previsto dalla normativa previgente.

3) Violazione ed errata applicazione degli artt. 191, 192 e 195 c.p.p. e vizi di motivazione.

Si reitera l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal tecnico comunale sentito come teste. Si osserva che la permanenza del reato di costruzione abusiva fino alla data dell’accertamento è stata desunta dal fatto che il tecnico comunale aveva appreso da agenti della Forestale che sul manufatto mancavano ancora alcune file di tegole. Su tale circostanza la difesa aveva chiesto che venissero sentiti gli agenti indicati dal teste, ma la richiesta era stata respinta dal giudice di primo grado, con la conseguente inutilizzabilità delle deposizione sulla indicata circostanza, dalla quale era stato desunto che i lavori relativi all’ultimazione dell’immobile erano ancora in corso.

4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 157 e ss. c.p., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e vizi di motivazione della sentenza.

Si osserva che attraverso l’istruzione dibattimentale, anche con una produzione fotografica del 2001, era stato provato che il manufatto di cui alla contestazione risale all’epoca citata, mentre l’accertamento che i lavori erano ancora in corso è esclusivamente fondata su un elemento di prova inutilizzabile. Sul punto viene anche censurato il criterio di valutazione espresso nella sentenza in ordine alla mancata ultimazione del manufatto, per essere stato accertato che all’esterno era ancora allo stato grezzo, in quanto si tratta di un deposito agricolo.

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati e, in ogni caso, non applicare la più grave disciplina sanzionatoria prevista per la violazione paesaggistica.

5) Violazione ed errata applicazione degli artt. 133, 163 e 165 c.p..

Difetto e contraddittorietà della motivazione.

Si osserva che la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di riduzione della pena inflitta in considerazione della personalità dell’imputato, per avere egli più volte costruito abusivamente in totale spregio dei vincoli e limiti esistenti nella zona. Si deduce, quindi, che tale motivazione è in contrasto con le risultanze del certificato penale del C., in quanto questi risulta incensurato. Inoltre è stata respinta la richiesta di non menzione della condanna sulla base di una motivazione meramente apparente che si riferisce ad un non meglio precisato comportamento processuale dell’imputato e, senza altre specificazioni, alla sua vita anteatta.

Infine, anche il rigetto della richiesta di revocare la condizione apposta al beneficio della sospensione della pena è fondata su una motivazione contradditoria.

6) Omessa motivazione in ordine agli specifici motivi di gravame contenuti nell’atto di appello con conseguente difetto di motivazione sul punto.

Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di gravame, afferente al trattamento sanzionatorio ed al diniego del beneficio della non menzione.

Tutti gli altri motivi di ricorso sono al limite dell’ammissibilità, essendo prevalentemente fondati sulla contestazione in punto di fatto dell’accertamento di merito, e in ogni caso infondati.

Con riferimento al primo motivo di gravame osserva la Corte che la responsabilità del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, può essere ricostruita anche sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela con l’esecutore materiale degli stessi, (sez. 3, 24.5.2007 n. 35376, De Filippo, RV 237405) (sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954) (sez. 3, 12.1.2007 n. 8667, Forletti ed altri, RV 236081).

Orbene, sul punto la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata mediante la valorizzazione di tali elementi indiziari, cui va aggiunto l’ulteriore elemento evidenziato dalla sentenza di primo grado, sulla base della deposizione dello stesso teste della difesa, costituito dall’uso del manufatto abusivo come deposito da parte dell’imputato unitamente al figlio (sez. 3, 22.1.2003 n. 10632, Di Stefano A ed altro, RV 224334).

Nè il fatto che siano stati ravvisati elementi di corresponsabilità a carico del figlio del C. nella realizzazione del manufatto abusivo appare incompatibile con la affermazione di colpevolezza dell’imputato, che, come già precisato, risponde anche a titolo di concorso morale nella violazione edilizia.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la denuncia di violazione di legge, afferente alla natura istantanea di parte delle violazioni della normativa antisismica, è fondata su una deduzione di natura fattuale in contrasto con l’accertamento di merito ed è, perciò, inammissibile.

La sentenza impugnata, invero, ha collocato la realizzazione del manufatto abusivo, sulla base di una motivazione adeguata, immune da vizi logici, in epoca prossima all’accertamento effettuato dai verbalizzanti e, quindi, successiva all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

Non sussiste inoltre la violazione di norme processuali nella valutazione delle risultanze probatorie denunciata con il terzo motivo di gravame proprio con riferimento all’accertamento dell’epoca di realizzazione del manufatto abusivo.

In relazione alla deposizione del tecnico comunale la sentenza ha evidenziato che questi si recò direttamente sul posto, a seguito della segnalazione ricevuta dagli agenti della Forestale, sicchè dalla sentenza si evince che fu direttamente il teste a rilevare che i lavori erano ancora in fase di completamento, in quanto non risultavano ancora apposte sul tetto del manufatto abusivo alcune file di tegole. Pertanto, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non occorreva esaminare alcun teste di riferimento su tale punto.

Sono, invece, del tutto inammissibili le deduzioni contenute nel quarto motivo di gravame, trattandosi esclusivamente di censure di natura fattuale.

Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici in ordine alla vantazione della inattendibilità dei testi addotti dalla difesa.

In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che la fotografia del 2001 prodotta dalla difesa dell’imputato ritrae una baracca e non il manufatto realizzato abusivamente.

L’ultimo motivo di gravame, infine, è assolutamente generico e, perciò, inammissibile.

Come anticipato è, invece, fondato il quinto motivo di gravame.

Effettivamente la motivazione in ordine alla personalità negativa dell’imputato ed al suo comportamento processuale, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e del diniego del beneficio della non menzione, è fondata su affermazioni apodittiche, non essendo indicate le risultanze processuali da cui tale valutazione è supportata.

Peraltro, la stessa sentenza da atto sul punto che l’imputato è incensurato.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concedibilità del beneficio della non menzione.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concedibilità del beneficio della non menzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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