T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente impugna l’ingiunzione n. 81 prot. 10019 del 9 marzo del 2004 con il quale il comune di Gaeta ex art. 54 cod.nav., sul presupposto che il medesimo ricorrente avrebbe occupato un’area demaniale marittima di metri quadri 30 circa, ordinava lo sgombero di detta area e la rimozione di ogni opera realizzata (box avente elementi prefabbricati e tettoia composta da profilati in ferro e telone). Con ordinanza collegiale R.O. 460/2004 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 7 L. 241/1990. La censura è fondata posto che, essendo state violate tutte le garanzie partecipative, l’amministrazione non ha considerato che il chiosco era oggetto di istanza di condono edilizio ex art. 39 L. 724/1994 che avrebbe dovuto essere oggetto di preventivo esame da parte dell’amministrazione prima dell’adozione di provvedimenti sanzionatori (TAR Lazio Roma,, sez. I, 03.08.2010 n. 29669).

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento senza necessità, per ragioni di economia processuale, di esaminare gli altri vizi dedotti. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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