Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25031 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 3.02.2010 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a P.A., S.V., M. A., A.G., Ma.Im. quali responsabili di avere eseguito, senza i prescritti titoli autorizzativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lo sbancamento di un’area di circa 5.000 mq, si da formare un terrazzamento, e un manufatto di circa mq. 140 (fatto – accertato il (OMISSIS)).

Proponevano ricorso per cassazione le imputate denunciando mancata assunzione di prova decisiva per accertare la loro completa estraneità all’abuso del quale erano state ritenute responsabili solo per la loro qualità di proprietarie del terreno; " violazione di legge sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione senza valide argomentazioni anche in punto di individuazione delle cause determinanti sospensione dei termini prescrizionali. Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Sull’affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.

Nel caso in esame, è stato ritenuto, con adeguata e logica motivazione basata sulle costatazioni degli investigatori e su rilievi fotografici, che le imputate abbiano commesso le contravvenzioni essendo stato accertato, in fatto, che le stesse, proprietarie dell’area interessata all’abuso e uniche interessate all’esecuzione dei lavori donde la totale inconsistenza della richiesta d’integrazione probatoria formulata in termini assolutamente generici, hanno realizzato nella zona vincolata opere edilizie senza alcun titolo abilitativo.

Ne consegue che non può essere messa in discussione la loro responsabilità con censure in fatto dirette a sollecitare l’inammissibile rivisitazione della ricostruzione effettuata in sede di merito.

Le ricorrenti sostengono che le opere sono state realizzate prima della data del sopralluogo il fatto è stato accertato il (OMISSIS), sicchè i reati dovrebbero ritenersi estinti per prescrizione.

La corte territoriale ha respinto la tesi difensiva, osservando, con motivazione non illogica, che l’esecuzione doveva collocarsi qualche mese prima, ciò risultando dalla diretta osservazione dei VVUU. Pertanto la prescrizione, secondo il regime unitario della più favorevole previgente normativa, si è maturata dopo l’emissione della sentenza d’appello.

Infatti, il termine prescrizionale di anni 4 mesi 6, decorrente dal 29 giugno 2005, non è ancora decorso dovendosi aumentare il termine massimo di anni 4 mesi 6 di un anno e 17 giorni 13.11.2006/30.11.2007 per il rinvio del dibattimento per astensione dalle udienze del difensore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Grava, quindi, sulle ricorrenti l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuna, della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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