Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25030 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 20.6.2003 ha condannato F.A. alla pena di giorni dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflitta all’imputata con sentenza della medesima Corte di Appello in data 11.2.2008, divenuta irrevocabile.

Si precisa nella sentenza che la Corte territoriale aveva disposto lo stralcio dell’imputazione relativa al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) pendendo in ordine a detto reato un procedimento di condono edilizio, mentre aveva emesso la citata pronuncia dell’11.2.2008 relativamente ai reati di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2 e ss. e 1 e ss. della L. n. 64 del 1974, artt. 81 cpv. e 349 c.p.; reati tutti ascritti all’imputata per aver realizzato l’ampliamento di un preesistente appartamento, senza la concessione edilizia e violando i sigilli apposti dall’autorità alle opere abusive.

La Corte ha osservato che l’istanza di condono edilizio non aveva avuto esito favorevole per l’imputata, nonostante i numerosi rinvii chiesti dal difensore per attenderne la definizione, e che, stante la sospensione del decorso del termine, per effetto dei citati rinvii, il reato non era ancora prescritto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza, deduce, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento di condono edilizio, in relazione al quale il Comune di Napoli aveva anche rilasciato un certificato di congruità delle somme pagate a titolo di oblazione. Si osserva inoltre che, se la Corte territoriale avesse ritenuto che l’opera non era suscettibile di sanatoria, non avrebbe dovuto tener conto dei rinvii disposti per tale motivo, dichiarando la prescrizione del reato ascritto all’imputata.

Con memoria depositata il 9.5.2011 il difensore della ricorrente ha prodotto copia del condono edilizio ottenuto dalla F. e del certificato di congruità delle somme versate a titolo di oblazione.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2, lett. d).

L’estratto contumaciale della sentenza impugnata, che peraltro è stata depositata entro il termine stabilito dall’art. 544 c.p.p., comma 2 è stato notificato all’imputata contumace il 30.10.2009, con la conseguente tardività del ricorso depositato dalla medesima in data 9.12.2009. L’inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., tra cui quelle derivanti dal procedimento di condono edilizio. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissìbile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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