T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La C. s.r.l. è proprietaria del terreno sito in Cassino, via Arno, distinto in catasto al foglio 32, mappali 1238, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, le 349, 1350. La predetta proprietà è un’unica area attraversata al centro da una striscia di terreno di circa metri quadri 180 (metri 30 di lunghezza per metri 6 di larghezza), di forma rettangolare, che deriva dalla soppressione dell’ex via Palombara. La ricorrente presentava istanza intesa ad acquisire ex articolo 21 L. 1150/194021 la proprietà di detta striscia relitta che tuttavia veniva denegata dall’amministrazione con delibera di giunta n.310 del 22 settembre 2009 seguita dalla ordinanza 89 del 14 maggio del 2010, in questa sede impugnata, con la quale il sindaco di Cassino ex articolo 378 legge 2248/1865 all. F ordinava alla ricorrente " di rimuovere la rete apposta ai due lati del relitto comunale in catasto al foglio 32, rendendo agibile e fruibile nella sua totalità". Con l’ordinanza collegiale R.O. 368/2010 veniva respinta l’istanza cautelare di sospensiva, che veniva poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 98/2011. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Cassino in quanto nella causa in esame la questione della natura pubblica del bene entra solo incidenter tantum, al fine di verificare la sussistenza di tutti presupposti per il legittimo esercizio dell’autotutela possessoria.

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In buona sostanza ritiene il ricorrente che difettino i presupposti per l’esercizio dell’autotutela possessoria dei beni pubblici prevista dell’art. 378 legge 2248/1865 all. F.

Le censure non possono essere accolte in quanto, a ben vedere, il potere di autotutela è stato esercitato legittimamente in presenza dei presupposti di legge.

Sussiste il primo elemento dato dalla natura pubblica del bene. In primo luogo è da dire che il ricorrente non riesce a provare la natura privata del relitto, bensì offre spunti ed elementi per la sua valutazione in termini di bene pubblico. Infatti:

il terreno conteso già in epoca risalente (PRG 1980) era una strada comunale, un tratto della via Palombara;

la sdemanializzazione avvenuta con D.M. 2843 del 21.11.1946 non ha certo inciso sul diritto di proprietà del Comune sull’area relitta;

nel certificato di destinazione urbanistica risulta che il bene ha una destinazione d’uso pubblico;

– le NTA della variante urbanistica approvata sui terreni della C., n. 40 del 30 gennaio 2009, indicano espressamente che l’isolato B (part. 12381245) è delimitato da via Bellini, via Arno e strada pubblica senza nome che si constata essere il terreno comunale in questione. Analogamente per l’isolato C (12351244) le NTA delimitano con via Arno, via Donizetti e la strada pubblica senza nome;

– d’altra parte il comune ha sempre confermato la titolarità di detto relitto anche con delibera di giunta n. 310 del 22 settembre 2009 che il ricorrente ha impugnato, recintando poco dopo tutto il suo fondo e usurpando, quindi, anche l’ex via Palombara che lo attraversa. Peraltro con sentenza di questa sezione n. 245 del 9 marzo del 2011 è stata confermata la piena legittimità della delibera di giunta n. 310 del 22 settembre 2009 ed accertato che l’attuale assetto urbanistico della zona destina il terreno comunale ex via Palombara ad uso pubblico. Recita la sentenza "in altri termini, la potenziale idoneità dell’area ex strada Palombara, suolo appartenente al comune di Cassino e destinato a uso pubblico, a essere nuovamente utilizzata come strada, ne preclude la riconducibilità alla categoria del relitto non altrimenti utilizzabile descritto nell’articolo 21 della legge 1150/1942". La ricorrente sostiene infondatamente che la recinzione sarebbe risalente senza tuttavia fornire il minimo riscontro e sulla base di precedenti atti sindacali che non riguardavano il terreno relitto, bensì la proprietà privata.

E’ poi da dire che l’amministrazione ha fatto corretto uso dei poteri di autotutela di cui al citato articolo 378 in quanto ha agito per tutelare un bene pubblico, alla cui successiva destinazione di strada pubblica si riserva di provvedere, limitandosi per il momento ad attribuire alla medesima una destinazione urbanistica pubblicistica.

Sussiste anche il presupposto della previa denuncia, come previsto dal comma 1 art. 378, mentre non è richiesta dalla norma citata l’urgenza, né il rispetto del termine di un anno dallo spossessamento. In ogni caso risulta che l’amministrazione abbia agito non appena ricevuto l’esposto (febbraio 2010) della contro interessata (verbale Polizia Municipale 01.03.2010).

Le spese sono compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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