Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25029 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.R. e A. S. in ordine ai reati: a) di cui all’art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui all’art. 110 c.p. e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 loro ascritti per avere eseguito lavori di trasformazione di un magazzino in due unità per civile abitazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Per quanto interessa in sede di legittimità la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano dedotto la intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti.

Sul punto la sentenza ha affermato che il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data del dibattimento di appello, essendone rimasto sospeso il decorso anche a seguito dei numerosi rinvii disposti su richiesta della difesa in attesa della definizione della domanda di sanatoria presentata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.

La Corte ha altresì rigettato la richiesta di riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado, ma ha disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 159 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 nonchè vizi di motivazione della sentenza. In sintesi, si deduce che, contrariamente ha quanto affermato nella sentenza impugnata, non può tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, dei rinvii disposto dal giudice di primo grado in attesa della definizione della domanda di sanatoria, poichè detta sospensione non può superare il termine di sessanta giorni, dovendosi intendere la domanda respinta decorso il suddetto termine ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 3.

Si osserva inoltre che in molti casi il rinvio non è stato neppure chiesto dal difensore, ma disposto di ufficio dal giudice in attesa della definizione del procedimento amministrativo. Si allegano al ricorso copie dei verbali di udienza del giudizio di primo grado. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di ricorso è fondato.

E’ stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte, sia pure con riferimento all’analogo disposto della L. n. 47 del 1985, art. 22 che la sospensione del processo, a seguito della presentazione di una domanda di concessione (permesso di costruire) in sanatoria, opera ex lege, sicchè la sospensione disposta dal giudice ha mero effetto dichiarativo e si protrae per la durata di sessanta giorni, poichè scaduto detto termine la richiesta si intende respinta, (sez. un. 7.4.1992 n. 4154, Passerotti).

Sicchè i rinvii del processo, in attesa delle definizione di domande di sanatoria edilizia, oltre il suddetto periodo di sessanta giorni non trovano il loro fondamento in una disposizione di legge.

Va ancora osservato che nel caso in esame risultano più favorevoli le disposizioni in materia di prescrizione previste dalla normativa previgente alla L. n. 251 del 2005.

Orbene, mentre l’art. 159 c.p., comma 1, n. 3), come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3, prevede che il processo resta sospeso, non solo in caso di impedimento dell’imputato o del suo difensore, anche ma anche su richiesta di questi ultimi, l’art. 159 c.p., comma 1, nella formulazione previgente prevedeva la sospensione del processo solo se imposta da una particolare disposizione di legge, oltre ai casi di autorizzazione a procedere e della esistenza di una pregiudiziale.

Come è noto, nella vigenza della precedente normativa in materia di prescrizione, l’effetto sospensivo è stato, poi, esteso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte alle ipotesi di rinvii disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta non determinata da particolari esigenze processuali (sez. un. n. 1021 del 2002, Cremonese).

Nel caso in esame, poichè era già decorso il termine di sessanta giorni nel momento in cui è stata prodotta nel giudizio di primo grado la domanda di sanatoria, i rinvii del dibattimento non risultano fondati su una particolare disposizione di legge.

Inoltre, effettivamente la maggior parte dei rinvii risulta disposta senza che vi sia stata neppure la richiesta della difesa degli imputati, sicchè nella specie poteva tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, solo del rinvio disposto per adesione del difensore alla astensione dalle udienza per il periodo di mesi uno e gg. 26 (dal 23 marzo al 18 maggio 2007).

Con la conseguenza che, con decorrenza dalla data del fatto (fino al 20.6.2003), la prescrizione si era già verificata in data 15.2.2008, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 5), e art. 160 c.p., nella formulazione previgente, prima della stessa sentenza di primo grado.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *