T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente impugna l’ordinanza n. 8 del 02.02.2000 del Comune di San Felice Circeo con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda di condono edilizio prot. 16332 del 30.06.2004 presentata dalle società ricorrenti con il conseguente diniego della concessione in sanatoria e misure conseguenti.

Con ordinanza collegiale R.O. 265/00 è stata respinta l’istanza cautelare. L’ordinanza è stata confermata con ordinanza del C.d.S. R.O. 3453.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso deducono le ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 39 co. 4 L. 724/94 e violazione dell’art. 32 L. 47/85; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di tipicità e legalità degli atti amministrativi; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione.

Le censure sono fondate. L’addebito che si muove alle ricorrenti, posto a base della dichiarazione di improcedibilità, è quello di non aver fatto pervenire al Comune i nulla osta di cui alla L. 1497/39, di cui al vincolo idrogeologico, del Parco Nazionale del Circeo, nonchè il piano di lottizzazione dell’area con relativa proposta. Tuttavia, mentre per quanto riguarda l’addebito circa la mancata presentazione del piano di lottizzazione, esso non trova alcun fondamento normativo ai fini del rilascio della domanda di condono (cfr. in tal senso TAR Lazio Roma, II bis, 7743/2007), per quanto riguarda i nulla osta si osserva quanto segue. Il co. 4 dell’art. 39 L. 724/94 stabilisce che "La mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge entro il termine di 3 mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria". La disposizione riguarda quei documenti richiesti dall’art. 35 L. 47/85, tra i quali non rientrano i pareri e i nulla osta per i quali è il comune a doversi attivare. La distinzione tra documenti e pareri o nulla osta è stata ampiamente messa in luce dalla giurisprudenza amministrativa – cui questo collegio ritiene di dover aderire (Tar Lazio sez. Latina, 1864/2008; Tar Lazio Roma, II bis, 7743/2007) – ove si evidenzia che, mentre la documentazione deve essere esibita dall’interessato, e, in caso di omessa presentazione nel termine perentorio dalla richiesta, ne consegue l’impocedibilità della domanda, i nulla osta o i provvedimenti previsti dalla legge devono essere acquisiti dall’amministrazione e non possono formare oggetto di un motivo di improcedibilità ex art. 39 L. 724/94. Ad ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione sopra riportata, si consideri anche l’incompatibilità dei termini rispettivamente previsti per la presentazione della documentazione mancante (tre mesi), che sarebbe incompatibile con i termini necessari al rilascio dei vari nulla osta di legge.

Restano assorbite, per ragioni di economia processuale, le altre censure, in quanto l’effetto conformativo del giudicato imporrà all’amministrazione di valutare nel merito la domanda di concessione in sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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