T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5672 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premette la Società INDELI.E. p.A. che la Prima Sezione del Tribunale civile di Venezia, con sentenza 5 dicembre 1994 n. 3003, ha condannato l’Amministrazione delle finanze a pagare in favore della predetta Società la somma capitale attualizzata di Euro 602.286,68 (all’epoca Lit. 1.166.189.632) oltre agli interessi al tasso del 18% dal 18 novembre 1991 al saldo e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 15.574,28 (già Lit. 30.156.030), oltre accessori di legge.

Riferisce la società ricorrente di aver presentato ricorso per l’ottemperanza della predetta sentenza dinanzi al TAR Veneto e che tale Tribunale, con ordinanza n. 447 del 2011 disponeva il trasferimento per competenza del presente ricorso dinanzi al TAR Lazio.

La Società ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha adempiuto pienamente a quanto disposto dalla sentenza del tribunale veneziano, soprattutto con riferimento al computo dell’importo dovuto per gli interessi fissati dalla ridetta sentenza al tasso del 18% dal 18 novembre 1991 al saldo, come espressamente indicato nel dispositivo della sentenza della quale qui si chiede l’esatta esecuzione.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria contestando analiticamente le avverse prospettazioni e, ritenendo che nulla debba l’Amministrazione alla ricorrente in quanto le somme dovute sono state già liquidate nel corretto ammontare, chiedendo la reiezione del ricorso per ottemperanza qui proposto.

3. – In ragione di quanto sopra indicato in via di fatto il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato nella misura in cui occorre verificare l’esatto adempimento di quanto disposto nella sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003, con riguardo ai conteggi effettuati dall’Amministrazione resistente e quindi deve ordinarsi al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di eseguire quanto disposto con la sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003 e di procedere al pagamento delle somme dovute, all’esito della verifica sull’esattezza degli importi già liquidati per il calcolo degli interessi entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

In caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione, alle operazioni necessarie provvederà un commissario ad acta che il Collegio nomina, sin d’ora, nella persona del dirigente responsabile del competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente.

Al commissario compete un compenso che viene liquidato nella misura di Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. così provvede:

1) assegna al Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003 nei limiti e nei termini sopra indicati;

2) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il dirigente responsabile del competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente;

3) pone a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, il compenso del commissario che liquida in Euro 500,00 (euro cinquecento/00);

4) compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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