Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25025 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma di quella del Tribunale di Modica in data 19.1.2007, ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di F.R. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1, e art. 95; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65, comma 1, e art. 72; d) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181, per essere detti reati estinti per prescrizione.

La Corte territoriale ha, però, confermato l’ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella impugnata pronuncia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 157 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, deducendo che l’ordine di demolizione delle opere abusive può far solo seguito ad una pronuncia di condanna, sicchè lo stesso non poteva essere mantenuto malgrado la declaratoria di prescrizione dei reati. Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, il giudice dispone la demolizione delle opere abusive con la sentenza di condanna o con pronunce ad essa equiparate, quali quelle di applicazione della pena sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p..

Sicchè, in caso di proscioglimento dell’imputato, da qualsiasi causa determinato, viene meno il potere dell’autorità giudiziaria di disporre la sanzione amministrativa concernente la demolizione delle opere abusive; potere che resta riservato alla pubblica amministrazione, (cfr. sez. 3, 16.2.1998 n. 4100; sez. 3, 3.2.2004 n. 3991; sez. 3, 5.12.2005 n. 44245 ed altre) La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione delle opere abusive che va eliminato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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