Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25024 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.G. in ordine ai reati: B) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; C) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71; D) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72, a lei ascritti perchè, in qualità di legale rappresentante della società "Pino Loricato" e di committente dei lavori, realizzava un manufatto con strutture portanti in cemento armato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e senza l’osservanza delle prescrizioni in materia di opere in conglomerato cementizio armato.

Unitamente alla R. era stato condannato per il solo reato di cui al capo B) B.G. nella qualità di amministratore della ditta esecutrice dei lavori.

Nei confronti di entrambi i predetti imputati il giudice di primo grado aveva emesso pronuncia di non doversi procedere in ordine al reato per la violazione edilizia loro ascritto al capo A) dell’imputazione perchè estinto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali il B. aveva dedotto la propria estraneità alla violazione ascrittagli e la difesa della R. dedotto la prescrizione dei reati, la insussistenza della violazione paesaggistica per inoffensività della condotta nei confronti del paesaggio ovvero la inapplicabilità della fattispecie penale ai sensi della L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, lett. c).

La sentenza ha, però, concesso alla R. il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della R., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con vari motivi di gravame si deduce:

1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 157 c.p., n. 5), art. 159 c.p., e art. 160 c.p., u.c., nel testo previgente alla legge di riforma n. 251/2005, e vizi di motivazione della sentenza.

Si deduce, in sintesi, che secondo l’accertamento in punto di fatto contenuto nella sentenza di primo grado la esecuzione dei lavori abusivi si era esaurita in data 20.6.2004, con la conseguenza che, pur tenendosi conto delle sospensioni del decorso del termine, la prescrizione dei reati si era già verificata alla data della pronuncia della Corte territoriale.

2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 165 c.p. e art. 597 c.p.p..

Si deduce che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è in contrasto con il parere di compatibilità paesaggistica acquisito per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Si aggiunge che la valutazione in ordine alla opportunità del ripristino dello stato dei luoghi è di competenza della pubblica amministrazione e che la facoltà esercitata dalla Corte territoriale si pone anche in violazione dell’art. 597 c.p.p., stante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero.

3) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), D.Lgs n. 42 del 2004, artt. 146 e 181.

Si deduce, in sintesi, che il manufatto di cui alla contestazione costituisce pertinenza dell’edificio principale, essendo destinato ad ospitare impianti tecnologici, e non è idoneo a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici, sicchè nella specie doveva trovare anche applicazione il disposto di cui alla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, ai sensi del quale non trova applicazione la fattispecie penale allorchè sì tratti di opere minori per le quali è stato rilasciato il certificato di compatibilità paesaggistica, che nella specie è costituito dal nulla osta correlato alla procedura per il rilascio del permesso edilizio in sanatoria.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di R.G. per essere i reati a lei ascritti estinti per prescrizione.

Con decorrenza dalla data del fatto ((OMISSIS)), pur tenendo conto della sospensione del decorso del termine della prescrizione per rinvii del dibattimento disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore dal 19.7.2007 al 16.10.2007, dal 4.12.2007 al 17.1.2008 e successivamente al 26.2.2008, dall’1.4.2008 al 10.6.2008, per il complessivo periodo di mesi sette e giorni ventotto, la prescrizione dei reati ascritti all’imputata si è verificata, ai sensi degli art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, il 21 aprile 2010.

Per completezza di esame si osserva che non sussistono cause di inammissibilità del ricorso, rilevandosi la non manifesta infondatezza del secondo motivo di gravame, con il quale si deduce che nel caso in esame era stato rilasciato un certificato di compatibilità paesaggistica che rendeva superflua la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Non sussistono neppure le condizioni per il proscioglimento dell’imputata con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1.

Deve essere infine rilevato che gli effetti dell’impugnazione, ai fini della declaratoria di prescrizione dei reati, non possono essere estesi al coimputato B., non ricorrente. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte sul punto "La rilevanza, in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione, di una causa estintiva del reato legata al decorso del tempo, come la prescrizione, implica la preesistenza della stessa alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante, restandone altrimenti preclusa l’operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti." (sez. 2, 20.5.2009 n. 26078, P.G. in proc. Borrelli, RV 244664; conf. sez. 6, 18.3.2003 n. 23251, Cammardella, RV 226007; sez. 1, 23.10.2000 n. 12369, Russo ed altri, RV 217393).

Orbene, nel caso in esame, la prescrizione dei reati si è verificata successivamente alla proposizione del ricorso da parte della R. ed alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza nei confronti del coimputato, sicchè la suscettibilità di estensione dell’effetto estintivo dei reati resta preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del B., verificatasi il 2.3.2010, prima della prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R.G. per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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