Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.12.2009 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava estinte per prescrizione le contravvenzioni sismiche e confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda che riduceva inflitta nel giudizio di primo grado a P.S. e a F.M. quali responsabili di avere eseguito, senza permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, una sopraelevazione di circa 106 mq composta da pilastri e solaio su un manufatto preesistente nonostante l’ordine di sospensione dei lavori con violazione di norme sul conglomerato cementizio armato fatto accertato il (OMISSIS).

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge; contraddittorietà e illogicità della motivazione ò sull’affermazione di responsabilità per il reato paesaggistico "di danno e non di pericolo") perchè "il territorio del Comune di (OMISSIS) non è compreso in quelli che il D.M. 28 marzo 1985 del Ministero per i Beni Culturali ha assoggettato al vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939";

– sull’apposizione della condizione della demolizione al concesso beneficio della sospensione condizionale della pena;

– per l’irrogazione degli ordini di demolizione delle opere e di rimessione in pristino;

– sulla quantificazione della pena.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Considerato che non risulta ictu oculi l’innocenza degli imputati e che il motivo relativo all’assoggettamento del territorio, sul quale è stata eseguita l’opera, a vincolo paesaggistico non è manifestamente infondato, va rilevato che i reati commessi il (OMISSIS), sono prescritti perchè il termine massimo di anni quattro mesi sei, aumentato di sessanta giorni per un rinvio del dibattimento richiesto dalla difesa, è scaduto il 2.08.2009, prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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