T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5665 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premetteva il Fallimento della Nobile S.r.l. che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4654 del 2008, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo rilasciato a favore della Società Nobile, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare E 17000 circa oltre spese.

Riferiva il Fallimento ricorrente che, nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e l’invio dell’atto di precetto con la indicazione delle somme dovute ed attualizzate, ammontanti oggi ad Euro 17.044,85 oltre interesse legali dal 28 maggio 2009, il Ministero intimato non ha provveduto al pagamento. Da qui la proposizione del presente giudizio di ottemperanza.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria senza nulla aggiungere a quanto indicato dal fallimento ricorrente.

3. – In ragione di quanto sopra indicato in via di fatto il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato e quindi deve ordinarsi al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di eseguire quanto disposto con la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4654 del 2008 e di procedere al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Ente soccombente e si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.

In caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione, alle operazioni necessarie provvederà un commissario ad acta che il Collegio nomina, sin d’ora, nella persona del dirigente responsabile del competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente.

Al commissario compete un compenso che viene liquidato nella misura di Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. così provvede:

1) assegna al Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4654 del 2008;

2) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il dirigente responsabile del competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente;

3) pone a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, il compenso del commissario che liquida in Euro 500,00 (euro cinquecento/00);

4) condanna il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della fallimento ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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